Tracciabilità obbligatoria per spese di vitto, alloggio e trasporti: cosa cambia dal 1 gennaio 2025
Rilevanti novità in materia di tracciabilità delle spese sono state introdotte con l’adozione delle disposizioni contenute all’art. 1, commi 81-83, Legge 30.12.2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), applicabili già con il 1 gennaio 2025.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con la modifica all’art. 51, c. 5 e con il nuovo c. 3-bis dell’art.95, TUIR, viene disposto che la non imponibilità in capo ai percipienti, da una parte, e la deducibilità in capo ai soggetti eroganti, dall’altra, delle somme erogate a titolo di rimborso delle spese, sostenute in occasione delle trasferte, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, L. 21/1992 (Taxi e NCC), pur nei limiti di importo previsti dalle medesime disposizioni, è limitata ai soli casi in cui le predette spese siano effettuate con metodi tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, vd art. 23, D.Lgs. 241/1997).
Analoghe disposizioni, specificate in relazione alla peculiarità del rapporto, sono previste per gli esercenti arti e professioni titolari di reddito lavoro autonomo (nuovo c. 6-ter, art. 54, TUIR).
Infine, intervenendo sull’art. 108, TUIR, anche la deducibilità delle somme ivi previste a titolo di spese di rappresentanza, pure in tal caso limitata entro determinate soglie, viene subordinata alla medesima descritta regola di tracciabilità.
Una simile previsione, in merito ai rapporti con il personale incaricato in impegni al di fuori delle sedi lavorative, richiede una implementazione procedurale nelle disposizioni aziendali di gestione delle trasferte (c.d. travel policy), assieme ad un’attenta analisi anche sotto il profilo del rispetto delle necessarie garanzie di privacy.
Si precisa, dunque, che, in mancanza di documentazione attestante il pagamento con metodi tracciabili, i rimborsi saranno imponibili a tutti gli effetti per i percipienti (es. lavoratori in trasferta) e non deducibili dal reddito del soggetto erogante.
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