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Tirocini extracurriculari fraudolenti. I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ecco come e quando si applica la sanzione in base alla nota emanata l'11 Luglio 2022


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 1451 dell’11/7/2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai tirocini extracurriculari svolti in modo fraudolento, con particolare riferimento a quelli iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, commi da 721 a 726, della legge n. 234/2021.

Como noto, l’uso distorto del tirocinio è punito, ai sensi del comma 723, con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

A tal riguardo, l’Ispettorato chiarisce come l’uso fraudolento del tirocinio sia un illecito di natura permanente: di conseguenza il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723 è applicabile anche ai tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021, ove gli stessi siano svolti in maniera fraudolenta.

In merito alla corretta commisurazione della sanzione penale, la nota specifica tuttavia come il reato previsto al comma 723 si possa configurare solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.

Ai fini della contestazione del reato, l’Ispettorato evidenzia che è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, in quanto la fraudolenza consiste proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.

Diversamente, non potranno essere comminate le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).

L’irregolarità del tirocinio comporta, inoltre, la possibilità per il tirocinante di far riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, anche nel caso in cui il tirocinio sia stato avviato in data antecedente al 1° gennaio 2022.

In merito, infine, ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi in caso di tirocinio fraudolento, l’Ispettorato ricorda che il rapporto previdenziale è sottratto alla disponibilità delle parti e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro.

Di conseguenza, in caso di tirocinio fraudolento, il recupero contributivo non può essere condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto aziendale ospitante.

Info: 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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