La legge 28 giugno 2012, n. 92 Riforma del mercato del lavoro ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
La domanda deve essere inoltrata all’Inps entro il 31 dicembre 2014.
Nella domanda la madre lavoratrice deve:
1) indicare a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione);
2) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
3) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
4) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.
Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e, conseguentemente, la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.
Il contributo è pari ad un importo di 600,00 euro mensili, le lavoratrici part-time potranno usufruire del contributo in misura proporzionata in ragione della prestazione lavorativa, ed è erogato per un massimo di 6 mesi.
Non sono comprese nel beneficio le lavoratrici autonome iscritte alla gestione speciale: coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti.