I cittadini che non hanno ancora provveduto ad accatastare il proprio impianto possono sempre farlo gratuitamente, anche dopo il 30 Settembre 2023. Ecco tutte le istruzioni
Accatastamento caminetti, stufe o caldaie a biomasse: si può sempre fare, gratuitamente, anche dopo il 30 Settembre 2023.
I cittadini che non hanno ancora provveduto ad accatastare il proprio caminetto, stufa o caldaia a biomasse, secondo quanto previsto dalla delibera regionale del marzo scorso, possono serenamente mettersi in regola, gratis, tramite la pagina web del Siert (vedi sotto) accedendo tramite Spid o Cns.
Nel caso di futuri controlli, laddove l’impianto non risultasse in regola, la delibera prevede comunque la possibilità di procedere, senza incorrere in sanzioni, all’accatastamento entro e non oltre 30 giorni dalla data del controllo.
Pertanto la multa nel caso scatta dopo 60 giorni e due richiami.
Cosa prevede la normativa
Con la pubblicazione sul BURT n. 1 Parte Seconda del 15/3/2023 della Delibera n.222 del 6/3/2023 recante ad oggetto “Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell’articolo 23 ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39” entra in vigore l’obbligo di cui al punto 5 dell’Allegato a) della delibera stessa.
In cosa consiste questo obbligo?
Se nella abitazione è presente un generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW il responsabile dell’impianto (cioè il proprietario della casa o l’inquilino in caso di locazione) deve provvedere ad un “accatastamento semplificato” dell’impianto.
Perché la Regione Toscana ha deciso di porre questo obbligo?
La presenza di sostanze inquinanti in atmosfera (come ad esempio le famigerate polveri sottili PM10) è causa di molti problemi di salute. Inoltre la Regione Toscana vuole censire quanti camini e stufe sono presenti sul proprio territorio: questo dato è fondamentale per mettere in relazione la diffusione di questi impianti e i fenomeni di inquinamento da PM10, al fine di migliorare le politiche per il contrasto dell’inquinamento atmosferico.
Questo obbligo vale per i vecchi impianti o per i nuovi?
L’obbligo è sia per i nuovi che per i vecchi impianti. Cambiano però le modalità. Nel caso l’impianto sia stato installato prima del 15 marzo 2023 è il responsabile dell’impianto (cioè il proprietario della casa o l’inquilino in caso di locazione) a dover procedere all’“accatastamento semplificato” secondo le istruzioni riportate sotto. Se invece l’impianto è installato dopo il 15 marzo 2023 dovrà procedere il manutentore/installatore, che accederà ad una diversa procedura direttamente dal portale SIERT dove è registrato come professionista. In questo secondo caso bisogna assicurarsi che l’installatore rilasci la ricevuta di accatastamento e conservala con cura.
Che cosa si intende per generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW?
Si tratta dei camini (sia aperti che chiusi con inserti), delle stufe e delle caldaie che usano biomasse (legna, pellet, cippato). Sono invece escluse dall’accatastamento le cucine economiche, ovvero stufe dedicate alla cottura dei cibi e non collegate all’impianti di riscaldamento.
Come faccio a sapere se il mio impianto ha una potenza nominale inferiore a 10 KW?
Intanto è bene ricordare che la potenza nominale è quella resa dal generatore all’ambiente e dichiarata dal fabbricante. Quindi va verificata come prima cosa se c’è documentazione attestante questa informazione (rilasciata dal tecnico quando ha installato l’impianto). Se non c’è la documentazione è necessario procedere così:
- Se hai un camino aperto procedi pure all’accatastamento semplificato, ti verrà chiesta solo la data di installazione (presunta);
- Se hai camini chiusi con inserti, stufe e caldaie chiama il tuo tecnico di fiducia e verifica con lui. E’ importante che tu lo faccia perché se l’impianto ha una potenza inferiore ai 10 KW puoi procedere all’accatastamento semplificato in autonomia ma se l’impianto ha una potenza superiore a 10 KW non procedere oltre. L’impianto rientra infatti nelle procedure ordinarie di accatastamento (sempre previste dalla Delibera n.222 del 06-03-2023) e dovrà essere proprio il tuo tecnico di fiducia ad accatastarlo sul SIERT (Il Sistema Informativo Energetico Regionale) al pari di un qualsiasi altro impianto termico.
Esistono delle eccezioni rispetto all’obbligo di accatastamento? Se il camino ad esempio è chiuso? Se non lo uso?
La Delibera n.222 del 6/3/2023 prevede soli due casi di esclusione dalle procedure di accatastamento:
- generatori a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi/complementi di arredo;
- generatori a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW utilizzati in maniera occasionale e saltuaria, individuabili nei soli casi in cui nell’abitazione non sia presente nella stessa unità immobiliare un ulteriore generatore per il quale sussista obbligo di accatastamento. In altre parole, puoi per adesso non accatastare il tuo camino se in quella casa non ci sono altri impianti termici (caldaie, stufe etc etc).
Se ti trovi in una delle 2 situazioni sopra richiamate puoi trasmettere una “auto-dichiarazione” compilando il modello disponibile al link https://siert.regione.toscana.it/documenti/dichiarazione_sostitutiva.pdf ed inviare una mail a questo indirizzo esonerobiomasse@regione.toscana.it. Ricorda di allegare anche un documento di identità (fronte/retro).
Ricorda: una auto-dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, è un atto che ha valore legale. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR ai sensi del codice penale.
Ok, ho capito che rientro in uno dei casi in cui devo procedere all’accatastamento semplificato. Cosa devo fare?
Esiste una procedura molto semplice che potrà essere svolta direttamente da tutti i cittadini, senza bisogno di conoscenze tecniche. E’ sufficiente collegarsi, attraverso le proprie credenziali SPID, a questo link https://siert.regione.toscana.it/cit/views/login.php?ri=1 ed il sistema collegherà direttamente il generatore a biomassa sotto il codice-impianto già corrispondete all’unità immobiliare.
La procedura di accatastamento semplificata prevede l’uso di una piattaforma informatica. E se non ho le credenziali SPID? O non ho accesso ad internet?
Nessun problema. Per i cittadini responsabili dell’impianto che abbiano difficoltà nelle procedure informatiche di registrazione è attivato il numero telefonico 800 15 18 22 dedicato, a cui è possibile chiedere informazioni. E’ anche possibile recarsi presso la sede ARRR più vicina a te (è presente uno sportello ogni comune capoluogo) previo appuntamento da prendersi al numero della filiale stessa. I riferimenti delle filiali sono presenti al seguente indirizzo. E’ anche possibile inviare all’indirizzo e-mail di ciascuna filiale il file allegato debitamente compilato ed accompagnato da documento di identità del dichiarante (https://siert.regione.toscana.it/documenti/accatastamento biomasse.pdf)
Cosa rischio in caso di mancato accatastamento?
L’obbligo di accatastamento ha, come detto, il primo obiettivo di conoscere il numero degli impianti a biomassa presenti nel nostro territorio per poter assicurare una risposta coerente della Regione al problema dell’inquinamento atmosferico. Non ha quindi alcun intento restrittivo nei confronti dei cittadini. Per questo motivo la disciplina sanzionatoria prevede, in caso che il controllo operato da un ispettore di ARRR Spa riscontri il mancato accatastamento dell’impianto, non la diretta irrogazione della sanzione ma l’indicazione al cittadino di provvedere entro 30 giorni alla messa in regola. ARRR Spa è anche disponibile a supportare il responsabile dell’mpianto nella procedura informatica laddove riscontri dei problemi. Solo passati questi 30 giorni e a fronte di una ulteriore diffida si darà corso alle sanzioni di cui all’articolo 15, comma 5, del d.lgs 192/2005.
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Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it