Confartigianato Acconciatori ha ottenuto conferma dal Ministero dello Sviluppo Economico che il comma 4 dell’art. 2 della Legge n. 174/2005 stabilisce in maniera esplicita che “Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio”.
Pertanto, l’offerta del servizio mediante l’utilizzo di un “veicolo speciale”, appositamente adattato ed attrezzato per la prestazione in esso dell’attività di acconciatura, non può che essere qualificata come “esercizio in forma ambulante” e quindi non può essere permessa in base alla citata disposizione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre ribadito che il divieto di esercizio dell’attività di acconciatore in forma ambulante, risulta pienamente giustificato da motivi di interesse connessi ai profili della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, nonchè della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi.
Per ulteriori informazioni è necessario contattare la Coordinatrice Manuela Boncompagni (Tel. 0575.314281 – manuela.boncompagni@artigianiarezzo.it)