A partire dal 1 Gennaio 2018 i sacchetti di plastica forniti come imballaggio diretto per alimenti sfusi (come ad esempio frutta e verdura), dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili ceduti esclusivamente a pagamento.
Tutte le buste, anche i sacchi leggeri e ultraleggeri utilizzati nei reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria e panetteria, dovranno essere biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile del 40%. In più, dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento, quindi con costi totalmente a carico dei consumatori finali, che si troveranno la voce relativa al costo dei sacchetti utilizzati nello scontrino della spesa.
Dal 1 Gennaio 2018 scatteranno anche pesanti sanzioni per i rivenditori: chi commercializza borsette che non corrispondono alle caratteristiche previste, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 Euro.
Possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente 4 diversi tipi di shopper per il trasporto:
- Le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron ovvero quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura. Poiché parliamo di borse di plastica a contatto con gli alimenti, anche per motivi di igiene, il Legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull’utilizzo dei Materiali destinati al contatto con gli alimenti (M.O.C.A) nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
- Le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Quindi un sacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato “biodegradabile”, ma non essere a norma. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta. I bioshopper conformi alla norma recano indicazioni che contengono termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432”
- Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto di generi alimentari. Per il trasporto di prodotti diversi da generi alimentari lo spessore della singola parete dovrà essere superiore a 100 micron e contenente una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%.
- Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto di generi alimentari. Per il trasporto di prodotti diversi da generi alimentari, lo spessore della singola parete dovrà essere superiore a 60 micron e contenente una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%.
Inoltre:
- I sacchetti vecchi, se sono fuori norma e non soddisfano le specifiche tecniche prescritte, non possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti. Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione della legge ed entrata in vigore è già trascorso con il 1/1/2018;
- Per quanto riguarda la vendita dei sacchetti, non c’è un prezzo obbligatorio di vendita; esso viene stabilito liberamente dal venditore, tanto che si incontrano legittimamente sul mercato prezzi differenti per lo stesso tipo di oggetto. E’ obbligatorio inserire nello scontrino fiscale, a fronte della vendita di un prodotto anche non alimentare, il prezzo dei sacchetti ultraleggeri utilizzati per trasportare qualsiasi prodotto. Tale prezzo deve risultare dallo scontrino e deve essere scorporato dall’importo della merce acquistata;
- I sacchetti di plastica forata utilizzati per la protezione del pane, esulano dal campo di applicazione della norma. L’involucro trasparente utilizzato per prodotti da forno (es. biscotti) non è soggetto a prezzatura obbligatoria;
- I calzolai, non avendo l’obbligo di emettere scontrino, dovranno comunque far pagare le buste ai clienti conformemente alla normativa;
- Gli involucri utilizzati dalle pulitintolavanderie, esulano dal campo della norma (contribuzione già prevista per il Conai);
- Al momento sembrano esentate dalla norma anche le bustine utilizzate dagli Orafi per inserire i gioielli o dalle Ferramenta per avvolgere minuterie metalliche;
- Il cliente può utilizzare le proprie borse ad eccezion fatta delle buste ultrallegere che per ragioni sanitarie devono essere monouso e quindi non riutilizzabili.
Tutti gli operatori dovranno prestare grande attenzione in fase di acquisto dei sacchetti; si consiglia di ottenere dai fornitori la garanzia scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.
Per tutte le informazioni a riguardo e per ricevere il Cartello informativo destinato al cliente è possibile contattare i nostri Uffici (Tel. 0575.3141)