Importanti novità su tassi per rateizzazioni e su sanzioni civili dopo la riduzione del TUR da parte della BCE di 0,25 punti percentuali
A partire dal 5 febbraio 2025, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è stato ridotto dal 3,15% al 2,90%, in seguito alla decisione della Banca Centrale Europea (BCE) del 30 gennaio 2025. In risposta, sia l’INPS che l’INAIL hanno emanato circolari che stabiliscono le nuove misure per gli interessi di dilazione e le sanzioni civili.
INPS: Interessi di dilazione e differimento
L’INPS ha comunicato che, per le domande di rateazione presentate a partire dal 5 febbraio 2025, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili è fissato all’8,90% annuo. I piani di ammortamento già emessi e notificati con il tasso precedente non subiranno modifiche. Inoltre, per le autorizzazioni al differimento del termine di versamento dei contributi, l’interesse dovuto sarà calcolato al tasso dell’8,90% annuo, applicabile dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.
INAIL: Interessi di rateazione e sanzioni civili
Parallelamente, l’INAIL ha stabilito che, a decorrere dal 5 febbraio 2025, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è fissato all’8,90% annuo. I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 5 febbraio 2025 saranno determinati applicando questo tasso. Le rateazioni in corso non subiranno variazioni, mantenendo i tassi applicati al momento della presentazione dell’istanza.
Sanzioni civili
La riduzione del TUR influisce anche sulle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi. A partire dal 5 febbraio 2025, la sanzione civile è pari all’8,40% annuo, calcolata aggiungendo 5,5 punti percentuali al nuovo TUR del 2,90%.
Riferimenti normativi
Le normative che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento includono:
- Articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
- Articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
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