Beneficiari, soggetti coinvolti e ammontare della misura. Nella news tutte le modalità per ottenere l'agevolazione
E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto attuativo che da ufficialmente il via libera al “Piano Transizione 5.0”. Il testo definitivo è il frutto di interlocuzioni, sintesi e coordinamento tra i vari Ministeri coinvolti, le categorie economiche e, non da ultimo, con la Commissione Europea.
Da Mercoledì 7 Agosto u.s. è pertanto accessibile il portale dedicato realizzato dal GSE, che mette a disposizione la procedura per la prenotazione dei crediti d’imposta e la relativa modulistica, composta dai modelli di certificazione e gli attestati necessari. L’accesso al portale prevede una registrazione all’area clienti per la quale è indispensabile il possesso dello SPID da parte del legale rappresentante.
Ricordiamo che il Piano ha l’obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili, vede il GSE come ente di gestione delle agevolazioni che consistono in un beneficio sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati.
Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 6,3 miliardi di euro.
L’accesso alla misura non è automatico, ma prevede uno studio del progetto d’investimento (i beni dovranno essere 4.0) sotto il profilo prospettico su obiettivi di risparmio energetico elaborati e certificati ex ante ed ex post da soggetti abilitati. Una volta verificati tali obiettivi, la norma apre la possibilità di completare il progetto con ulteriori investimenti “trainati”, quali impianti di autoproduzione di energia e attività di formazione, che godranno anch’essi di agevolazioni in credito d’imposta.
Attenzione però: per poter “consolidare” il credito prenotato, entro 30 giorni dal primo riscontro del GSE sarà necessario provvedere al versamento del 20% dei corrispettivi dei beni oggetto dell’investimento (esclusa la formazione) e darne comunicazione.
L’area finanza agevolata, grazie a relazioni strutturate con professionisti abilitati, è in condizione di supportare le imprese nella prevalutazione dei progetti ed accompagnarle nel percorso di accesso all’agevolazione.
Ecco un recap della misura con approfondimenti sui singoli passaggi.
COS’E’ TRANSIZIONE 5.0?
ll Piano Transizione 5.0 è un piano istituito dall’art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0″ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia. Il Piano ha l’obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
L’Investimento si inserisce nell’ambito di progetti di innovazione che hanno l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 6,3 miliardi di euro.
La Misura, assegnata alla titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, concede un beneficio sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati.
Il D.M. Transizione 5.0 pubblicato il 24 luglio 2024 ha attuato la disciplina di cui all’articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?
La Misura si rivolge a tutte le imprese residenti in Italia e alle “stabili organizzazioni nel territorio dello Stato” di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
QUALI SONO I PROGETTI AMMISSIBILI?
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Inoltre, sono agevolabili, nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici come sopra illustrata:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
A questi investimenti possono essere affiancati e godere di agevolazioni investimenti in impianti FER ed in formazione per il personale.
A QUANTO AMMONTA L’AGEVOLAZIONE?
Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici.
Nella tabella di seguito sono rappresentate le percentuali in relazione alle quote di investimento e alla riduzione dei consumi energetici realizzata rispettivamente con riferimento alla struttura produttiva o, in alternativa, ai processi interessati.
RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI | |||
IMPORTO DELL’INVESTIMENTO | Unità Produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10% | Unità Produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15% | Unità Produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15% |
FINO A 2,5 ML | 35% | 40% | 45% |
DA 2,5 ML A 10 ML | 15% | 20% | 25% |
DA 10 ML A 50 ML | 5% | 10% | 15% |
Per gli investimenti FER è prevista come misura della base di calcolo del credito d’ imposta nel caso di utilizzo di moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza energetica:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento: à 100 % del costo
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento: à120% del costo
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento: à 140% del costo
Sono inoltre agevolabili le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui sopra e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. In questo caso sono ammissibili sia le spese dei formatori, sia i costi del personale che partecipa alla formazione.
Infine, limitatamente alle piccole medie imprese è prevista la possibilità di includere in aumento delle spese ammissibili quelle sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione per un importo non superiore a 10.000 euro e per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
QUALE E’ LA PROCEDURA DI ACCESSO?
La procedura per la richiesta del credito d’imposta nell’ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione prevede 3 fasi:
- Comunicazione preventiva
- Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini
- Comunicazione di completamento
Tutte e tre le comunicazioni e le azioni ad esse correlate dovranno essere effettuate tramite il portale “Transizione 5.0″ presente tra i servizi relativi alle misure PNRR accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all’Area Clienti GSE. Ad ora è possibile inviare solo la comunicazione preventiva per prenotare il credito d’imposta e quella relativa all’effettuazione degli ordini.
La comunicazione preventiva
L’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione.
Il GSE verifica esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno previsti dal Decreto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
La comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa deve trasmettere una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione:
- degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
La comunicazione di completamento
A seguito del completamento del progetto di innovazione, in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta.
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