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Al via la Lotteria degli scontrini ma le aziende dovranno adeguare i Registratori telematici

1 Dicembre 2020
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Parte la Lotteria degli scontrini. La prima estrazione è prevista a Gennaio 2021 ma è già possibile registrarsi sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it per partecipare. 

Ogni volta che si farà un acquisto (non online), seguendo una particolare procedura, si potrà partecipare a un vero e proprio concorso a premi con vincite che andranno ogni mese, da 30 a 100 mila euro, e un’estrazione annuale da 3 a 5 milioni di euro. La lotteria è riservata solo ai contribuenti maggiorenni e residenti in Italia.

Basterà effettuare un acquisto: ogni euro speso dà diritto a un biglietto virtuale fino a un massimo di 1000 biglietti per un acquisto pari o superiore ai mille euro. I contribuenti potranno concorrere all’assegnazione di premi fra 100mila e 30mila euro.

Ci saranno 10 estrazioni al mese riservati alla lotteria cashless (per chi paga in moneta elettronica) e 3 per la lotteria degli scontrini rivolta ai pagamenti in contanti. Due saranno invece le estrazioni annuali: il maxi premio sarà di importo pari a 5 milioni per la lotteria cashless e di 1 milione per la lotteria ordinaria. Tutte le vincite saranno esentasse. In caso di vittoria, si potrà essere avvisati tramite sms (oltre che con Pec).

Prima dell’emissione dello scontrino è necessario chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il proprio “codice lotteria” cioè il codice che si ottiene accedendo all’area pubblica del Portale; basta inserire il codice fiscale nell’area pubblica del portale Lotteria. Una volta generato, il codice lotteria può essere utilizzato per tutti gli acquisti e partecipare a tutte le estrazioni. È sufficiente stamparlo su carta o salvarlo su un dispositivo mobile (come smartphone, tablet, cellulare) e mostrarlo al negoziante al momento dell’acquisto.

Il commerciante dovrà trasmettere i dati relativi al contribuente che ha espresso la volontà di partecipare alla lotteria degli scontrini, mediante il registratore telematico ovvero tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Commercianti e artigiani che rifiuteranno di comunicare il codice lotteria e gli ulteriori dati necessari per le estrazioni, potranno quindi essere inseriti nelle liste dei contribuenti a rischio evasione.

I commercianti e gli artigiani saranno coinvolti in specifiche estrazioni per l’assegnazione di premi di importo pari a 20mila euro al mese e al maxi premio annuale di 1 milione, a patto di utilizzare strumenti per i pagamenti tracciabili. 

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è stata pubblicata una guida per far partecipare i clienti alla lotteria per consultarla CLICCA QUI

 

Necessario, in molti casi, adeguare i Registratori Telematici per gestire il “codice lotteria”. Per Confartigianato serve incremento del “credito d’imposta”

Ad oggi non si paventano ipotesi di ulteriori proroghe, pertanto, si raccomanda di sollecitare gli esercenti, già dotati di Registratore Telematico, a prendere contatto con i propri installatori per l’eventuale adeguamento del software. Si ricorda, inoltre, che sempre dal 1 Gennaio 2021 scatterà l’obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi compresi i soggetti con Volumi d’affari inferiori a 400.000 euro.

Per quanto riguarda i prezzi relativi all’adeguamento dei RT, si fa presente che Comufficio (l’Associazione di categoria che rappresenta i produttori ed installatori di RT), nel corso di una odierna diretta web organizzata dall’Agenzia delle entrate ha rappresentato che, a quanto risulta alla medesima, nessun onere viene richiesto all’esercente per l’adeguamento da “remoto” degli RT; ha, invece, precisato che mediamente l’adeguamento “in presenza” comporta un onere di 70 euro, analogamente all’acquisto del lettore del “codice Lotteria” per cui viene richiesto, in media, il costo di 70 euro.

La Confederazione ha richiesto all’Amministrazione finanziaria un incremento del credito d’imposta per l’acquisto/adeguamento del RT (attualmente stabilito rispettivamente in 200 euro e in 50 euro per le sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020) e la conferma che rientrino nell’ambito del credito anche le spese sostenute per gli adeguamenti successivi alla prima installazione degli RT (tra cui quello da effettuare per la “Lotteria dei corrispettivi”, o per la versione 7.0 delle specifiche tecniche).

Inoltre, è stata fatta presente la necessità che la segnalazione da parte del consumatore finale, prevista dall’art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, del rifiuto ad acquisire il codice lotteria (situazione di cui l’Agenzia delle entrate potrà tenerne conto nell’ambito della attività di analisi del rischio di evasione) non divenga operativa immediatamente dal 1 Gennaio 2021, bensì in un momento successivo, non prima del 1 Aprile 2021, dando pertanto modo e tempo agli esercenti di adeguarsi ai nuovi adempimenti.

Al fine di ristorare gli esercenti di più piccole dimensioni (con ricavi/compensi relativi all’anno precedente non superiori a 400.000 euro) dai costi collegati alla gestione dei pagamenti elettronici, si ricorda che dal 1 Luglio 2020 è riconosciuto un credito d’imposta a favore di imprese, arti e professioni che accettano pagamenti elettronici tracciabili dai consumatori finali. 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, ed è utilizzabile con il codice tributo 6916 esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese (articolo 22 del D.L. 124/2019). Nell’ambito della disciplina in esame sono previsti specifici obblighi informativi:

  • gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico devono comunicare, all’Agenzia delle entrate, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta,
  • i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Le informazioni da trasmettere all’Agenzia delle entrate e le modalità di trasmissione sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 181301 del 29 Aprile 2020, alle comunicazioni da inviare agli esercenti è stato dedicato il Provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020.

In virtù di tale ultimo provvedimento, è previsto che le informazioni da trasmettere agli esercenti (per via telematica, tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento), sono le seguenti:

  • l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

 

Info: 05753141 – info@artigianiarezzo.it

 



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