Dal 1 Aprile 2020, quando verrà indicato in etichetta di un prodotto alimentare il Paese d’origine o il luogo di provenienza del prodotto (che non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario), occorrerà contestualmente indicare anche il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario (art. 26 del Reg. 1169/11). Il Reg. 2018/775 stabilisce le modalità di etichettatura per assolvere all’obbligo.
A tale proposito si ricorda che per ingrediente primario si intende quello che rappresenta più del 50 % del prodotto o che è abitualmente associato dal consumatore alla denominazione del prodotto. Per luogo di provenienza si intende qualunque luogo indicato come quello da cui proviene il prodotto mentre il Paese d’origine è definito dell’art. 60 del Regolamento 952/2013 (allegato).
L’art. 26 del Regolamento 1169/11 ed il Regolamento di esecuzione 2018/775 si applicano nel caso in cui si indichi in etichetta, ad esempio, “made in…”, “prodotto in…”, etc. Possono inoltre essere considerate indicazioni del Paese d’origine del luogo di provenienza del prodotto, e determinare quindi l’applicazione della norma, simboli in etichetta come bandiere nazionali, mappe territoriali, etc.
Non si intende invece, ai fini dell’applicazione di questa norma, Paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto l’indicazione del nome e/o della regione sociale e/o dell’indirizzo dell’operatore alimentare, del produttore e del confezionatore. Inoltre, in attesa dell’adozione di norme specifiche, la regola esposta non si applica neppure ai marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi possano rappresentare un’indicazione di origine.
La norma si applicherà a decorrere dal 1 Aprile 2020. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Per ulteriori informazioni è necessario contattare la Coordinatrice di Confartigianato Alimentazione Gigliola Fontani (Tel. 0575314210 – gigliola.fontani@artigianiarezzo.it)