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Allergeni. Dal 9 Maggio obbligo indicazione su menù e prodotti alimentari somministrati

4 Maggio 2018
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Il prossimo 9 maggio verranno introdotte pesanti sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di informazione sugli allergeni nei menù dei pubblici esercizi. Nello specifico si tratta del Decreto Legislativo n. 231 del 15 Dicembre 2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Ciò che maggiormente interessa bar e ristoranti riguarda i seguenti punti:

  • l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;
  • la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria (tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto);
  • l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste.

L’informazione sugli allergeni può essere condivisa con il cliente attraverso svariati strumenti quali ad esempio un menù, un tablet o un registro cartaceo purché:

  • siano sempre a disposizione dell’utente finale che necessiti di consultarle (poiché per questione di privacy su dati sensibili, come eventuali allergie individuali, il cliente non deve essere costretto a fare richiesta del registro degli allergeni ma deve avere la possibilità di consultarlo autonomamente).
  • esista un registro cartaceo per eventuali verifiche d’informazione sugli allergeni da parte delle autorità di controllo preposte.

Per chi non si atterrà alla norma che obbliga gli esercenti a segnalare l’eventuale presenza di allergeni nei cibi serviti, il Decreto prevede precise sanzioni. L’Art. 5 del Decreto “Violazione degli obblighi relativi all’apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all’Art 9, Paragrafo 1, Art. 10 Paragrafo 1 e allegato III del regolamento”, presenta la prima dimostrazione di come l’attenzione del legislatore sia concentrata in particolare sull’informazione sugli allergeni. Se infatti la mancata apposizione delle altre indicazioni obbligatorie comporta una sanzione da € 3.000 a € 24.000, quella relativa agli allergeni lievita da € 5.000 a € 40.000.

Per tutte le informazioni a riguardo e per effettuare una demo gratuita in azienda è necessario contattare la Coordinatrice Gigliola Fontani (Tel. 0575.314210 – gigliola.fontani@artigianiarezzo.it)

 



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