Per i contratti stipulati a partire dal 1 luglio 2023, non sarà più possibile assolvere l’imposta di bollo utilizzando il contrassegno telematico
A partire dal 1 luglio 2023, con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs n. 36/2023), sono state introdotte importanti modifiche riguardo le regole per il pagamento dell’imposta di bollo.
Nello specifico per i contratti stipulati a partire dal 1 luglio 2023, non sarà più possibile assolvere l’imposta di bollo utilizzando il contrassegno telematico e il pagamento non sarà più calcolato in base alla dimensione del contratto o al numero di pagine degli allegati.
Nuovi valori per l’imposta di bollo
Conforme a quanto stabilito nell’articolo 18, comma 10 del Nuovo Codice Appalti, il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore dovrà pagare in un’unica soluzione al momento della stipula del contratto sarà determinato in base a scaglioni crescenti, in relazione all’importo massimo previsto per il contratto (al netto dell’IVA), compresi eventuali opzioni o rinnovi previsti.
È importante notare che gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro saranno esenti dall’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo.
Di seguito una breve tabella riepilogativa
Fascia di importo contratto | Imposta |
< 40.000 € | esente |
≥ 40.000 € < 150.000 € | 40 € |
≥ 150.000 € < 1.000.000 € | 120 € |
≥ 1.000.000 € < 5.000.000 € | 250 € |
≥ 5.000.000 € < 25.000.000 € | 500 € |
≥ 25.000.000 € | 1.000 € |
Per i procedimenti avviati a partire dal 1 luglio 2023 l’imposta di bollo dovrà essere versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Il modello di versamento deve contenere:
- l’indicazione dei codici fiscali delle parti (stazione appaltante/ente concedente e appaltatore);
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, un altro identificativo univoco del contratto.
Tale modalità di pagamento (che a partire dal 1° luglio 2023 e fino all’approvazione di ulteriori provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate rappresenterà l’unica modalità di versamento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici), garantirà un’univoca associazione del versamento stesso con il contratto soggetto ad imposta ed è in linea con gli obiettivi di digitalizzazione e riduzione degli oneri gestionali previsti all’interno del Nuovo Codice Appalti.
Come compilare il modello F24 Elide
In fase di compilazione del modello “F24 ELIDE”, dovranno essere essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- 1573 denominato Imposta di bollo sui contratti;
- 1574 denominato Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE;
- 1575 denominato Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI;
- 40 denominato stazione appaltante. Questo codice permette di identificare il soggetto controparte del contratto.
Inoltre durante la compilazione del modello “F24 ELIDE”, i codici tributo sopra citati devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “Contribuente”, devono essere indicati:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.
Nella sezione “Erario ed altro”, devono essere indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l’imposta di bollo;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo sopra richiamati;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.
Info: 05753141 – info@artigianiarezzo.it