La legge di conversione del Dl. 69/2013 (cd “decreto del Fare”) approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati prima della pausa estiva, è stata infine pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto diventando operativa il giorno successivo.
Nel settore degli appalti pubblici, la novità più rilevante è senza dubbio la reintroduzione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pagare anticipatamente il 10% dell’importo del contratto, che consente di dare respiro alle imprese esecutrici che versano da anni in una fase di forte crisi di liquidità.In particolare, l’articolo 26-ter del Dl 69 modificato, stabilisce che la corresponsione in favore dell’appaltatore è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto e riguarda i soli contratti relativi ai lavori, escludendo servizi e forniture. Tuttavia la norma ha carattere transitorio e si applicherà per i bandi pubblicati fino al 31 dicembre 2014.Dal canto suo, l’impresa, a fronte dell’erogazione dell’importo è tenuta alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori (art. 124 e 140 del Codice dei Contratti Pubblici Dpr 207/2010). L'importo della garanzia viene altresì gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.Il comma 3, inserito nel corso dell’esame in Senato, precisa che nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.“La misura potrebbe rappresentare un primo strumento per mettere in circolo più liquidità purché venga resa permanente”. E’ questo il commento di Giordano Cerofolini Presidente di Confartigianato Edilizia, che ha poi continuato: “Perché sia realmente efficace, è auspicabile che il legislatore intervenga ampliando la durata del recupero dell'anticipazione fino alla scadenza del contratto”.