Le disposizioni del Decreto Ministeriale si applicano a una lista di prodotti alimentari contenuti nella seguente informativa
E’ stato prorogato al 31 Dicembre 2025 il regime sperimentale dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta degli alimenti (DM 23 dicembre 2024).
Le disposizioni del decreto si applicano ai seguenti prodotti:
- riso;
- paste alimentari di grano duro;
- derivati di pomodoro;
- sughi e salse preparate a base di pomodoro;
- tutti i tipi di latte e prodotti lattiero-caseari;
- carni di ungulati domestici della specie suine macinate, separate meccanicamente;
- preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.
Il decreto fissa al 31 dicembre 2025 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dai seguenti decreti:
- «Indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro» – DM 26 luglio 2017;
- «Indicazione dell’origine, in etichetta, del riso» – DM 26 luglio 2017;
- «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro» – DM 16 novembre 2017;
- «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate» – DM 6 agosto 2020;
- «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori» – DM 9 dicembre 2016.
Per conoscere le modalità di partecipazione e le informazioni aggiuntive è possibile contattare la Coordinatrice della Federazione Alimentazione Gigliola Fontani (Tel. 0575314210 – gigliola.fontani@artigianiarezzo.it)