Come noto, l’assegno di natalità è stato introdotto con durata triennale per la prima volta in via sperimentale dalla legge n. 190/2014 per i nuclei familiari con un figlio nato o adottato nel triennio 2015/2017. Successivamente il beneficio è stato prorogato con durata annuale.
In conseguenza delle modifiche della legge n. 160/2019, per gli eventi avvenuti nel 2020, il beneficio viene riconosciuto nella misura minima anche in assenza di un ISEE in corso di validità, purché sussistano tutti gli altri requisiti e fatta salva la possibilità di effettuare eventuali integrazioni a seguito di successiva presentazione dell’ISEE. Invece, per le domande riferite agli eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019, per i quali la prestazione è ancora in godimento nel 2020, prima di richiedere l’assegno è stato necessario inoltrare la DSU.
In base alla normativa vigente, le DSU hanno validità dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre e, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario per il richiedente rinnovare la DSU, ai fini della verifica dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.
L’INPS con messaggio n. 4679 del 11 dicembre 2020, rende noto che da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno di natalità è risultato che molti percettori del beneficio non hanno provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2020, dando la possibilità di provvedervi entro il 31 dicembre 2020 per il ripristino dei ratei non corrisposti.
La disposizione riguarda tutti coloro in godimento del beneficio – sia di durata annuale (eventi 2019) che triennale (eventi 2017) – che non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2020. Costoro hanno avuto la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso che potrebbe ancora essere corrisposto presentando la dichiarazione entro il termine fissato.
Si ritiene utile riportare la tabella con le caratteristiche del beneficio in base all’anno dell’evento (nascita o entrata in famiglia).
CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO |
|||
Evento |
Durata |
Limite ISEE |
Necessità DSU |
2017 |
triennale |
per diritto |
SI |
2018 |
annuale |
per diritto |
SI |
2019 |
annuale |
per diritto |
SI |
2020 |
annuale |
per misura |
Solo per misura |
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