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Assegno unico figli 2021 per autonomi e disoccupati. Ecco come funziona

16 Giugno 2021
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L’assegno unico figli 2021 viene erogato per 6 mesi ovvero dal primo luglio al 31 dicembre 2021. Destinatari sono le famiglie con figli minori che non beneficiano degli assegni per il nucleo familiare. La novità è che per il 2021 possono beneficiare dell’assegno unico per i figli anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, titolari di Partita Iva, disoccupati.

Caratteristica di fondo di questa misura è il perimetro ben delimitato dei destinatari, in cui sono compresi anche liberi professionisti con partite Iva, a cui spetta l’assegno dall’importo sempre differente ovvero strettamente legato all’Isee dichiarato.

I requisiti fondamentali per accedere a questa misura sono il possesso dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 50.000 euro annui, almeno un figlio a carico, la residenza in Italia, la cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Paese extra Unione europea con regolare permesso di soggiorno.

Ancora più precisamente, l’assegno unico figli 2021 ammonta a un massimo di 167,5 euro al mese per figlio ovvero 217,8 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori, nel caso di nuclei familiari con Isee fino a 7.000 euro. Dopodiché gli importi spettanti calano all’aumento del valore dell’Isee.

Se nel nucleo sono presenti più di 2 figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene aumentato del 30%. Da segnalare quindi che per ciascun figlio minore con disabilità, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Nel caso di separazione o divorzio, l’assegno unico figli 2021 viene erogato a favore del genitore affidatario. Se l’affido è congiunto la cifra viene suddivisa al 50% tra i due genitori.

Hanno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio.

Se l’invio è successivo a questa data, l’assegno spetta dalla data di trasmissione della domanda. Come abbiamo spiegato, la durata dell’assegno unico figli 2021 è di sei mesi ovvero fino al 31 dicembre 2021. Dopodiché dal 2022 diventa strutturale e universale con la concessione di 167 euro almeno per un figlio in base al valore ISEE e al numero dei figli minori presenti nel nucleo.

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Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 all’articolo 1, nei commi da 2 a 7, ha istituito un fondo per l’assegno universale e i servizi alla famiglia, prevedendo l’adozione di successivi provvedimenti normativi in materia fiscale per l’introduzione di un assegno unico universale. Successivamente, con la legge 1° aprile 2021, n. 46, è stata conferita delega al Governo per l’introduzione – attraverso uno o più decreti legislativi – dell’assegno unico universale per figli a carico.

Ora, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.” che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, istituisce un Assegno temporaneo per i figli minori e introduce una norma volta ad adeguare gli importi relativi all’Assegno al Nucleo Familiare; con la presente circolare se ne illustrano i contenuti.

Destinatari

Destinatari del beneficio in argomento sono i nuclei familiari che non abbiano diritto all’Assegno per il Nucleo Familiarea condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente di specifici requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno e economici.

Requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente l’assegno temporaneo deve essere cumulativamente:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggetto al pagamento del’imposta sul reddito in Italia;
  • domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico fino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Requisiti economici e Misura dell’assegno temporaneo

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, calcolato per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni (DPCM n. 159/2013, articolo 7). 

L’assegno temporaneo viene erogato per ciascun figlio minore e l’importo viene determinato sulla base del valore ISEE secondo gli scaglioni indicati nella tabella allegata al DL, e in relazione al numero dei figli minori.

L’importo massimo per ciascun figlio – corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 7000,00 euro – è pari a 167,50 euro elevato a 217,80 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli.

L’importo minimo spettante per ciascun figlio – corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 50.000,00 euro è pari a 30 euro, elevato a 40 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli.

Nessun assegno spetta per valori ISEE superiori a 50.000,00 euro.

Domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS telematicamente, secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto stesso entro il 30 giugno 2021.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, entro due mesi dalla variazione stessa, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata; dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero viene adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Decorrenza

L’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, l’assegno sarà riconosciuto con decorrenza luglio 2021 e con corresponsione degli arretrati.

Modalità di pagamento

L’erogazione dell’assegno, che non concorre alla formazione del reddito, avviene mensilmente mediante accredito su IBAN del richiedente o mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore

Compatibilità

L’assegno temporaneo è incompatibile con l’Assegno per il Nucleo Familiare mentre è compatibile con:

  • Reddito di Cittadinanza;
  • Assegno Nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni;
  • Assegno di Natalità ( Bonus Bebè);
  • Premio alla nascita;
  • Detrazioni fiscali.

Gli uffici del Patronato Inapa sono a disposizione per ogni chiarimento in merito (Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it)

 



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