Rinalda Mele, Responsabile del Patronato INAPA di Confartigianato "Previste anche nuove disposizioni per poter beneficiare dell’assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili"
“Sono in arrivo novità sugli importi dell’Assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni. Il Decreto Semplificazioni ha modificato gli importi aumentandoli soltanto per il 2022, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Previsti perciò i conguagli, confermati peraltro in una nota dell’Inps“
Ad annunciarlo è Rinalda Mele, Responsabile del Patronato INAPA di Confartigianato che aggiunge “All’interno del decreto sono previste anche nuove disposizioni per poter beneficiare dell’Assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992″.
Ad esserne interessati sono in primis i genitori di figli disabili maggiorenni. L’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne, che può arrivare ad un massimo di 175 euro mensili per un Isee pari o inferiore a 15mila euro, che si riduce gradualmente in a seconda del crescere del valore Isee, solo per l’anno 2022, viene concesso anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età. In questa circostanza, la maggiorazione è prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al loro grado di disabilità e può andare da un minimo di 85 euro fino ad un massimo di 105 euro, solo per l’anno 2022, per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni. Sul suo sito l’Inps ha pubblicato le tabelle dei conguagli in arrivo in cui è possibile verificare cosa succede a seconda delle circostanze.
A partire dal prossimo anno, si applicheranno nuovamente “la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età e di 85 euro mensili (riducibili a seconda dell’Isee) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni”.
Per quanto riguarda i nuclei familiari orfanili, l’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni che, secondo l’Inps, rispettano le seguenti condizioni: titolarità di pensione ai superstiti e disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le disposizioni previste dal Dl Semplificazioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti già da marzo 2022, incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Pertanto “per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Inps provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022”.
Nel caso in cui le domande siano state presentate a partire dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono invece già stati aggiornati. “Si ribadisce che a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021”, dichiara l’Inps
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