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Autobus Operator. Accise gasolio: presentazione domande per il rimborso del 2° trimestre 2023

La domanda potrà essere presentata dal 1 al 31 luglio 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane


Si informa che l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 2° trimestre 2023, dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 ed imputabili a tale trimestre di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.

Si rammenta che con la nota informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, l’art. 1-bis del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, introdotto dalla L. 10 marzo 2023, n. 23, di conversione, ha esteso il rimborso in oggetto anche alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218 che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI”.

Con la nota n. 354468/RU del 26 giugno 2023 a firma del Direttore centrale (allegata), l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli fornisce importanti precisazioni ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al 2° trimestre 2023.

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società.

Si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale-E.D.I., si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Si precisa che anche in questo trimestre è prevista la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, quantitativo fissato dall’art. 8 del D.L. n. 124/2019.

A rivisitazione di quanto indicato nella nota informativa prot. n. 210945/RU del 20 aprile 2023, per le imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus sarà necessaria la compilazione del Quadro A-2 (relativo al trasporto turistico di persone) appositamente dedicato all’inserimento dei dati afferenti i consumi di gasolio effettuati dagli autobus sopra identificati, di categoria euro 6 ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente.

Nello specifico, nel Quadro A-2, l’esercente l’attività di trasporto turistico di persone avrà cura

di riportare per ciascun autobus utilizzato:

  • la targa (colonna 1);
  • il titolo di possesso (colonna 2) tra quelli specificatamente previsti per tale attività: proprietà, locazione senza conducente, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio, altro;
  • le date di inizio (colonna 3) e fine (colonna 4) possesso;
  • il numero totale delle fatture d’acquisto di carburante (colonna 5);
  • i litri consumati da ciascun mezzo nel periodo di riferimento (colonna 7);
  • i chilometri effettivamente percorsi (colonna 8) da ciascun veicolo (ottenuti come differenza delle letture al contachilometri ad inizio e fine periodo riferimento).

La colonna “MEZZI SPECIALI” (colonna 6) non è compilabile e deve essere obbligatoriamente valorizzata con l’indicazione “0 – No mezzo speciale”.

Si rammenta l’obbligo di allegare alla dichiarazione trimestrale di rimborso copia dei certificati di immatricolazione dei veicoli ammessi al beneficio, riferiti a ciascuno di quelli riportati nel quadro A-2.

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2023 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Cliccare qui (sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) per reperire il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda.

Per ricevere maggiori informazioni:
Francesco Meacci (Coordinatore Confartigianato Trasporti) – Tel. 0575314246 – francesco.meacci@artigianiarezzo.it



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