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Autotrasporto merci e persone: nuove regole per l’accesso alla professione


Dal 4 dicembre 2011 è in vigore il nuovo Reg. 1071/2009 che disciplina le nuove regole per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci e di persone.

Sono state emanate solo pochi giorni fa le circolari attuative per i numerosi adempimenti previsti ed ancora vi sono alcuni dubbi circa le modalità di presentazione delle richieste e dei dimostrazione dei requisiti.

Siamo ancora in attesa che il Ministero fornisca le istruzioni ed i chiarimenti necessari per la dimostrazione del requisito della capacità finanziaria che, come abbiamo già avuto modo di spiegare, dovrà essere fornito con i conti dell’azienda asseverati da un revisore contabile o, in alternativa, con una fidejussione bancaria o assicurativa.

L’importo è quello previsto dal Regolamento Europeo, cioè € 9.000,00 per l’azienda e per il primo veicolo più € 5.000,00 per ogni veicolo oltre il primo.

Il nuovo regolamento, prevede alcune novità per le imprese di autotrasporto e una serie di adempimenti amministrativi per regolarizzare la propria posizione presso i vari organi competenti (Provincia e Motorizzazione Civile).

In base alla tipologia di iscrizione dell’impresa sono previste diverse scadenze:

1) Il 3 giugno 2012 riguarda tutte le imprese dell’autotrasporto iscritte prima del 1978 non più esentate dalla dimostrazione e le altre imprese che non avevano dimostrato i requisiti di capacità professionale, finanziaria e onorabilità in Provincia entro il 4 dicembre 2011.

2) Per tutte le altre imprese che ad oggi erano in regola con la presentazione dei requisiti, la scadenza sarà entro il 4 dicembre 2012.

3) Per le imprese che intendono esercitare con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton, che non sono in possesso dell’attestato di capacità professionale possono dimostrarlo attraverso la sola frequenza di un corso di formazione e dimostrare gli altri requisiti entro il 7 aprile 2013.

Così come chi ha maturato un esperienza decennale al 4 dicembre 2009 potrà richiedere in esenzione di esame e di corso l’attestato di capacità professionale sempre entro e non oltre il 3 giugno 2012 (c’è un modulo da compilare e presentare).

Possono richiedere l’attestato tutti coloro che hanno diretto l’attività in aziende di trasporto con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e che erano ancora in forza alla data del 10 Febbraio 2012.

Sono ammesse interruzioni nel ruolo per un massimo del 20%, che può essere conteggiato anche dal 4 Dicembre 1999 alla data di effettivo inizio dell’attività di trasporto.

 

RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DEGLI ADEMPIMENTI

Entro il 3 GIUGNO 2012

TERMINE PER L'INVIO DOMANDA PER CONSEGUIMENTO ATTESTATO DI CAPACITA' PROFESSIONALE IN ESENZIONE D'ESAMELa domanda deve essere presentata da tutti i titolari, soci, collaboratori, amministratori, dipendenti che non hanno in precedenza acquisito la capacità professionale, presenti in azienda al 10 febbraio 2012 e che vantano una presenza continuativa nella direzione dell'impresa di almeno 10 anni precedenti al 4 dicembre 2009.Attenzione, fra questi soggetti sono inclusi anche tutti coloro che hanno ottenuto la capacità professionale attraverso una comunicazione del nominativo del soggetto preposto, a seguito della quale hanno ottenuto non un vero e proprio attestato di capacità, ma bensì una semplice attestazione di esonero dalla obbligo di esame.Nel computo dei dieci anni sono ammesse anche interruzioni non consecutive per un massimo del 20% del periodo totale.Le imprese più interessate alla presentazione della domanda sono:quelle già autorizzate all'esercizio di trasporto merci prima del 1/1/1978;quelle che si sono iscritte all'Albo Autotrasportatori fra il 1/1/1978 ed il 31/05/1987, operanti con veicoli superiori a 6 ton, che non hanno l'attestato di professionalità;le imprese con autoveicoli sotto le 3,5 ton. compresi che non hanno potuto richiedere negli anni passati non hanno potuto chiedere l'attestato per esperienza superiore a 5 anni.

 

Entro il 4 giugno 2012

DOCUMENTAZIONE REQUISITI

a) Riguarda le imprese con autoveicoli superiori a 3,5 ton. che per effetto delle previgenti normative non hanno ancora dimostrato i requisiti di professionalità e di capacità finanziaria, ovvero:- Aziende fino ad ora esenti in quanto già autorizzate al 31/12/1977- Aziende che avevano ottenuto apposita dichiarazione dal Ministero dei Trasporti ed autorizzate dal 1/1/1978 fino al 31/5/1987

I requisiti da dimostrare sono:

all'Albo degli Autotrasportatori: onorabilità e capacità finanziaria, professionale;alla Motorizzazione: il requisito di stabilimento;

b) Aziende che avevano ottenuto apposita dichiarazione dal Ministero dei Trasporti ed autorizzate dal 1/1/1978 fino al 31/5/1987c) Le imprese con autoveicoli da 1,5 a 3,5 ton. che hanno già conseguito la capacità professionale e vogliono continuare ad immatricolare autoveicoli anche superiori a 3,5 ton., ovvero Aziende autorizzate entro il 17/8/2005 con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton e con portata utile fino a 3,5 t;

d) Aziende esercenti con autobetoniere, spurgo pozzi neri, compattatori rifiuti

 

Entro il 4 dicembre 2012

DOCUMENTAZIONE REQUISITI

La scadenza riguarda tutte le imprese già in esercizio, che avevano già dimostrato i requisiti di onorabilità, capacità, finanziaria e professionale.Queste imprese dovranno dimostrare entro il 4 dicembre 2012, sia il requisito di stabilimento che la capacità finanziaria alla luce delle nuove disposizioni.

 

Entro il 7 aprile 2013

DOCUMENTAZIONE REQUISITI

La scadenza riguarda chi utilizza mezzi da 1,5 a 3,5 ton. compresi. Possono conseguire la capacità professionale attraverso la partecipazione ad uno specifico corso di formazione, che dovranno avere almeno iniziato alla data del 6/4/2013 senza dover sostenere l’esame.Si tratta delle aziende che hanno già effettuato l'opzione e quindi hanno rinunciato a poter immatricolare autoveicoli superiori a 3,5 ton.Anche il loro accesso al mercato sarà in questo caso parimenti limitato a 3,5 ton, anche se in precedenza consentiva l'immissione in circolazione di autoveicoli superiori a 3,5.

 

Sebbene il Ministero dei Trasporti abbia iniziato a fornire delle prime indicazioni operative, ve ne sono altre che devono essere emanate per consentire alle imprese di poter ottemperare correttamente a quanto richiesto dalla nuova normativa.Per tali ragioni, in attesa di ricevere i dovuti chiarimenti dal Ministero dei Trasporti, vi invitiamo a prendere contatti con il Coordinatore Francesco Meacci (francesco.meacci@artigianiarezzo.it – Tel. 0575/314246) per una prima raccolta di informazioni utili a preparare i documenti necessari. 

 Domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto terzi (Art. 11, paragrafo 1, del Regolamento CE 1071/2009) – Da inviare a Motorizzazione Civile di Arezzo Dichiarazione relativa al possesso del requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del Regolamento CE 1071/2009 (Art. 47 DPR 445/2000) – Da inviare a Motorizzazione Civile di Arezzo Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 DPR 445/2000) – Da inviare alla Motorizzazione Civile di Arezzo Attestazione di idoneità finanziaria Domanda di dispensa all'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada per conto terzi (Art. 9 Reg. 1071/2009) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di accompagnamento alla domanda di dispensa all'esame di idoneità professionale di cui sopra (Decreto Dirigenziale 20 Aprile) Circolare esplicativa per calcolo "capacità finanziaria" Consulta e scarica il Reg. 1071/2009


17 Maggio 2012
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