Ecco una breve sintesi sulla misura elaborata dai nostri uffici
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre u.s., in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), il decreto Interministeriale 19 agosto 2022, che pone la disciplina di dettaglio per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro in favore di lavoratori autonomi e professionisti (misura di sostegno al loro potere di acquisto a fronte di crisi energetica e caro prezzi), individuando i soggetti beneficiari, i requisiti, la misura, la modalità di presentazione della domanda, nonché la dotazione finanziaria e il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse stanziate.
Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter), all’art. 20 prevede, inoltre, che tale indennità una tantum venga incrementata di ulteriori 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Infine, con Circolare n. 103 del 26 settembre u.s., l’INPS ha fornito le attese istruzioni amministrative.
In estrema sintesi, possono beneficiare dell’indennità i soggetti lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996).
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro; l’indennità è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, sempre nell’anno 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Sono state esplicitate le modalità di calcolo di detto reddito complessivo.
I requisiti di cui i lavoratori interessati debbono essere in possesso sono:
- aver percepito un reddito complessivo, nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35.000 euro (che, per quanto detto, scende a 20.000 euro per avere diritto all’importo nella misura maggiorata di complessivi 350 euro);
- essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva al 18 maggio 2022;
- essere titolari di partita IVA attiva con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022 (precisa l’INPS che, per coadiuvanti / coadiutori, tale verifica sia effettuata sul titolare d’impresa, mentre per soci di società / componenti di studi associati, su società / studio associato);
- aver eseguito entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022 (tranne che per coloro per cui non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022). Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022;
- non essere percettore del medesimo bonus in qualità di lavoratore dipendente, pensionato e altra categoria prevista (artt. 31 e 32, D.L. 50/2022).
Al fine di ricevere l’indennità, i beneficiari sono tenuti a presentare domanda all’INPS, ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti, i quali ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, e provvedono all’erogazione, la quale avviene in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
NB: nel caso in cui il lavoratore sia contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità, riguardo al possesso dei requisiti richiesti.
L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.
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