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Bonus Natale 2024: 100 Euro per i lavoratori dipendenti

Un'indennità forfettaria non tassabile per chi ha un reddito fino a 28.000 euro, richiedibile con la tredicesima mensilità


Il decreto Omnibus ha previsto un Bonus dal valore di 100 euro per i dipendenti

L’incentivo non concorrerà alla formazione del reddito e sarà anticipato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore con la tredicesima mensilità.

Per il solo anno 2024, viene previsto il riconoscimento di una indennità forfettaria del valore di 100 euro al verificarsi dei requisiti e condizioni sotto meglio individuati, in attesa dell’entrata in vigore dell’imposta sostitutiva IRPEF e addizionali comunali e regionali prevista sulle retribuzioni a titolo di tredicesima mensilità dall’art. 5, co. 1, lettera a), n. 2.4),  l. 111/2023.

In particolare, l’indennità spetta per i lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno 2024:

  • abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 28.000 (relativamente al limite di 28.000 euro non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze);
  • l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a queste equiparati), percepiti dal lavoratore sia di importo superiore a quello delle detrazioni spettanti al lavoratore stesso.

La formulazione approvata dall’emendamento comporterà pertanto il diritto al bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti che percepiscano un reddito complessivo ricompreso tra gli 8.500 e i 28.000 euro per l’anno 2024.

L’indennità dovrà essere rapportata ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (part-time o full time)

Inoltre, il lavoratore deve, alternativamente, avere:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
  • almeno un figlio a carico, ma a condizione che l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali o il figlio sia stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore.

In questi casi il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che l’indennità non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

Si ricorda che la condizione prevista per essere considerati a carico del contribuente e per la percezione del bonus è che il coniuge o il figlio possiedano un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, con innalzamento a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.

L’importo non sarà riconosciuto automaticamente ma spetterà solo su richiesta del lavoratore, il quale dovrà attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Dovrà inoltre comunicare, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. Al riguardo, si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Si fa presente, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, una volta ricevuta la richiesta e la documentazione di cui sopra da parte del lavoratore:

  • dovranno riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo saranno recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione;
  • successivamente all’erogazione, verificheranno – in sede di conguaglio – la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvederanno al recupero del relativo importo.

Il bonus sarà rideterminato comunque nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.

I nostri uffici sono a disposizione qualora si rendessero necessari chiarimenti. Info: Tel. 05753141 – paghearezzo@artigianiarezzo.it



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