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Con il “Mastro Formatore Artigiano” le imprese edili trasmettono competenze e qualità

La novità introdotta dal nuovo CCNL. I requisiti richiesti per valorizzare l’imprenditore edile artigiano nella formazione professionalizzante e obbligatoria dei propri lavoratori


Formazione come valore condiviso per lavoratori e imprese e come fattore di qualificazione per l’azienda. E’ questo il significato del Mastro Formatore Artigiano, la figura introdotta nel contratto nazionale di lavoro dell’edilizia artigianato rinnovato a maggio 2022. Una novità che che valorizza il ruolo dell’imprenditore edile artigiano nella formazione professionalizzante e obbligatoria dei propri lavoratori, nella trasmissione di competenze.

Gli enti bilaterali nazionali di settore, CNCE e Formedil Ente unico di Formazione e Sicurezza, hanno diramato le istruzioni operative per l’avvio delle procedure di iscrizione del Mastro Formatore Artigiano. La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata presso la Cassa Edile/Edilcassa dove l’impresa è iscritta. Successivamente sarà la stessa Cassa Edile/Edilcassa a predisporre l’istruttoria per la verifica dei requisiti e l’invio al Formedil per l’iscrizione all’elenco nazionale dei Mastri Formatori Artigiani.

Come si diventa Mastro Formatore Artigiano in edilizia – I requisiti

Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari possono volontariamente accedere alla qualifica di MfA se in possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione all’albo delle imprese Artigiane da almeno 15 anni continuativi come imprenditore edile

Oppure

  • Iscrizione all’albo delle imprese artigiane da almeno 7 anni e mezzo e un diploma/laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente
  • Essere datore di lavoro da almeno 3 anni
  • Applicare il CCNL edilizia Artigianato del 4 maggio 2022
  • Avere in forza almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al 3° livello
  • Possedere adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa;

ovvero

  • Disporre di attrezzature di lavoro e di mezzi d’opera acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio o locazione finanziaria per un valore minimo convenzionale di 30mila euro
  • Essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Possedere il Durc di regolarità contributiva (Dol)
  • Essere in regola con l’ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge
  • Essere in regola con la denuncia in Cassa Edile/ Edilcassa di tutte le ore lavorabili mensili per i propri dipendenti.
  • Possedere gli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto dell’eventuale formazione aziendale (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc..), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata.

Guarda il video

Per ricevere maggiori informazioni:
Elena Bucefari (Coordinatrice Confartigianato Edilizia) – Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it



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