A partire dal 1 Luglio 2017 è stata resa operativa l’applicazione del contributo CONOE (Consorzio Obbligatorio Nazionale Oli Esausti) dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale.
La norma interessa gli oli e grassi vegetali ed animali ad uso alimentare destinati naturalmente a diventare rifiuto.
Sono esclusi dalla norma:
– Olio extravergine di oliva sempre escluso indipendentemente dalla confezione;
– Oli di oliva vergine ed oli di oliva in confezioni fino a 5 l;
– Altri oli vegetali in confezioni fino ad 1 l;
– Grassi animali e vegetali in confezioni fino a 500 g;
– Oli e grassi DOP e IGP (e prodotti con questi conservati);
– Oli e grassi e prodotti con questi conservati, oggetto di vendita diretta da parte di imprese agricole.
Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura “Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto”, anche nelle fasi successive della commercializzazione e al contributo va applicata l’IVA al 22%.
Dal 1/7/2017, in linea generale, al momento della prima immissione nel mercato nazionale, sulle fatture di vendita andrà riportato, da parte del produttore/importatore di questi oli e grassi, il valore del contributo Conoe in base alla quantità e la tipologia di olio (euro/ton).
Nelle fasi successive alla prima immissione con applicazione del contributo, i soggetti coinvolti sono i confezionatori, commercianti all’ingrosso e commercianti al dettaglio, che li cedono a utilizzatori professionali la cui attività dà luogo alla formazione di olio esausto (rifiuto).