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Corrispettivi telematici. Cosa devono fare le Aziende prima del 1 Gennaio 2020


Come noto, dal 1 Gennaio 2020 scatta l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi sostituendo:

  • La certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti, “per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;
  • L’annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, DPR n. 633/72.

La memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati, va effettuato tramite Registratori Telematici che devono essere attivati e messi in servizio da un rivenditore abilitato dall’Agenzia delle Entrate.

Prima dell’intervento del tecnico abilitato, l’esercente deve provvedere ad accreditarsi tramite l’apposita funzione disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario. I corrispettivi telematici devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’emissione.

Nel 1° semestre 2020 di applicazione della nuova norma, anche se non si rispettano i 12 giorni stabiliti, non si applicheranno le sanzioni a condizione che:

  • L’invio avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • I dati vengano comunque inseriti nella liquidazione IVA del periodo.

Si ricorda che per assolvere l’adempimento in esame, i soggetti interessati devono:

  • Acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico;
  • In caso di mancato acquisto, adattare quello già in uso e renderlo utilizzabile come Registratore Telematico.

E’ previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto o adattamento degli strumenti in esame pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di 250 Euro in caso di acquisto, e di 50 Euro in caso di adattamento. Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel). A tal fine è stato istituito il codice tributo “6899”.

Per tutte le ulteriori informazioni, i nostri Uffici territoriali sono a disposizione (Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it)

 

 


8 Novembre 2019
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