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Credito d’imposta ‘Ricerca, Sviluppo e Innovazione’: un percorso lungo e travagliato ben lontano dall’epilogo

Nella news di approfondimento le considerazioni sul tema a cura dei nostri professionisti dell'Area credito e finanza agevolata


L’articolo 5 del D.L. Anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145), ha nuovamente posticipato i termini per il riversamento spontaneo del credito ricerca e sviluppo senza modificarne le procedure.

In sostanza il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento viene posticipato al 30 giugno 2024 mentre il pagamento del saldo o della prima rata slitta al 16 dicembre 2024.

Innanzitutto è opportuno precisare che lo slittamento non avrà effetto sulla prescrizione in quanto il Decreto, in modo esplicito, proroga di un anno i termini di accertamento con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Questa norma, assieme al DPCM relativo all’istituzione dell’albo dei certificatori la cui pubblicazione è avvenuta qualche giorno fa, è occasione per percorrere le tappe di questa storia che continua a preoccupare le imprese che si sono avvalse di questa agevolazione e formulare alcune riflessioni.

L’emanazione del decreto legge 73 del 21 giugno del 2022, il “decreto semplificazioni” fu accolto con favore dalla nostra Associazione per la norma all’’art 23 che prevedeva la possibilità di richiedere una certificazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica.

Ritenevamo e riteniamo tutt’ora, infatti, che questa norma possa consentire l’accesso alle agevolazioni in condizioni di certezza operativa, mettendo al riparo le aziende da brutte sorprese, da proposte di società fornitrici evidentemente più interessate alla vendita che allo allo sviluppo innovativo delle imprese, o da complicati confronti con l’Agenzia delle Entrate al momento dei controlli fiscali.

Così però non è andata: negli ultimi anni, l’Agenzia ha continuato nelle more dell’emanazione delle ulteriori normative, a contestare in numerosi casi la legittimità del beneficio, richiamandosi ad interpretazioni sempre più restrittive, al “Manuale di Frascati”, spesso in anni di molto successivi a quelli in cui l’azienda aveva richiesto l’incentivo. Tutto questo senza che il Mise, l’attuale MIMIT, svolgesse alcun tipo di ruolo interpretativo sotto il profilo tecnico.

Quindi l’ottimismo delle associazioni di categoria è durato poco perché si è scontrato con una problematica oramai ricorrente nel nostro paese: l’incapacità di far seguire le norme attuative alle norme di legge espressione della volontà politica.

Per essere operativa, infatti, la norma prevista dal DL 73 (convertito in legge dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) rendeva necessaria l’emanazione entro trenta giorni, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contenesse:

  • i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità;
  • che istituisse “un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico”
  • che stabilisse “le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura”.

Dall’ agosto 2022 sono trascorsi 14 mesi, senza considerare che il D.P.C.M. appena pubblicato dovrà essere seguito da ulteriori norme applicative perchè entri effettivamente in vigore.

Il D.P.C.M. contiene le indicazioni di come potranno funzionare le certificazioni che le imprese potranno richiedere per qualificare come idonee all’ottenimento dei crediti d’imposta le loro attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (CIRSID), nonché per ottenere la maggiorazione del credito spettante ai progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica.

Ecco i contenuti.

In primo luogo il decreto istituisce l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.

L’Albo sarà tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy. Bisognerà attendere però ancora novanta giorni (sperando che siano davvero tali) per un ulteriore decreto direttoriale che disciplini dettagliatamente le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo.

Comunque è l’attuale Decreto Ministeriale a specificare i requisiti che dovranno avere i soggetti che desiderano presentare domanda di iscrizione all’Albo dei Certificatori.

Quanto alle persone fisiche, devono possedere un titolo di laurea appropriato in relazione all’oggetto della certificazione, non devono aver subito condanne definitive o decreti penali divenuti irrevocabili con riferimento a determinate tipologie di reati.

Per quanto riguarda l’esperienza professionale, i candidati devono dichiarare di aver svolto, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, attività comprovate e adeguate relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti. Questi progetti devono essere specificatamente indicati nella domanda di iscrizione, con riferimenti dettagliati che ne permettano l’identificazione, e devono essere collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Infine, al momento della presentazione della domanda, i candidati devono dichiarare l’eventuale esistenza di procedimenti per i reati menzionati in precedenza o di atti impositivi, anche non definitivi, ricevuti negli ultimi tre anni, per un importo totale superiore a 50.000 euro.

Oltre alle persone fisiche, possono entrare nell’Albo anche i seguenti soggetti:

  • le imprese che erogano servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 certificati ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017;
  • i Competence Center;
  • i Poli europei per l’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
  • le Università statali, le Università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca

Il decreto stabilisce che per poter richiedere la certificazione le imprese non devono aver subito un atto che abbia accertato violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta.

La richiesta va presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy utilizzando il modello specifico e le modalità informatiche stabilite dal decreto direttoriale. Nella richiesta, l’azienda deve fornire comunque i dettagli sul certificatore incaricato di svolgere le attività di certificazione e includere una dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del certificatore stesso.

La domanda di certificazione dovrà contenere una serie di informazioni specifiche, tra cui dettagli riguardo le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa che richiede la certificazione o dei soggetti esterni a cui è stata commissionata la ricerca. Questo serve a dimostrare che le competenze e le capacità siano adeguate rispetto all’attività che è stata svolta o che è programmata. La certificazione deve inoltre descrivere i progetti o i sotto-progetti che sono stati realizzati o che sono in corso di realizzazione.

Nel caso in cui gli investimenti non siano ancora stati effettuati, è necessario fornire una descrizione dei progetti o dei sotto-progetti che si prevede di iniziare.

Infine, la domanda dovrà includere le motivazioni tecniche che giustificano l’ammissibilità al credito d’imposta CIRSID o il riconoscimento dell’aumento di aliquota nel caso della maggiorazione del credito per i progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica. Questo è un elemento chiave per dimostrare che l’impresa ha i requisiti necessari per beneficiare di questi incentivi fiscali. Occorre inoltre produrre una dichiarazione, sotto la responsabilità del soggetto certificatore, che attesta l’assenza di situazioni di conflitto di interesse tra certificatore e impresa.

Oltre al decreto direttoriale che ha disciplinato le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo, le imprese dovranno inoltre attendere anche la pubblicazione delle Linee Guida ufficiali del Ministero delle imprese e del made in Italy, che saranno emanate entro il il 31 dicembre 2023.

Si tratta di un documento integrativo che dovrebbe aiutare imprese e certificatori nella corretta applicazione del credito d’imposta. Le linee guida saranno costantemente aggiornate “per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute” e potranno prevedere “schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici”.

L’ultima parte del decreto (articolo 4) si occupa della vigilanza sulle attività di certificazione.

Viene stabilito che i certificatori dovranno inviare una copia della certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro quindici giorni dalla data di rilascio all’impresa, informandola di tale invio per permettere al Ministero di esercitare la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e confrontando il loro contenuto con le disposizioni agevolative e le Linee Guida.

Per l’esame delle certificazioni, il Ministero può richiedere al certificatore, entro novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio di documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante. Il certificatore deve inviare questa documentazione entro quindici giorni, prorogabili di ulteriori quindici in situazioni straordinarie.

Come chiarito nell’articolo 2 del decreto legge del 23 settembre 2022, la certificazione può essere richiesta sia per le attività rientranti nella nuova disciplina del credito d’imposta in vigore dal 2020, sia per quelle precedenti.

Infatti il Legislatore aveva espressamente incluso questa previsione: “Tale certificazione può essere richiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9”.

Per cui questa procedura della certificazione non è un’alternativa alla sanatoria, visto che entrerà fattivamente in vigore nel 2024, quando la fase della sanatoria sarà probabilmente ormai conclusa.

Avvalersi di questa certificazione anche per le spese pregresse può consentire di mettersi al riparo anche da futuri accertamenti del Fisco relativi al periodo ante 2020.

La certificazione dovrà essere prodotta seguendo le definizioni del manuale di Frascati e, in generale, sulla base la normativa interpretativa (Linee Guida che saranno emanate dal MIMIT) tutte cose che non erano previste per il regime precedente.

Qualora quindi si opti per la certificazione, occorrerà essere sicuri che le attività svolte allora fossero già conformi alla disciplina odierna.

Info: bandi@artigianiarezzo.it – Tel. 05753141



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