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Cumulo assegno di invalidità con redditi da lavoro autonomo. Invio della dichiarazione reddituale

16 Novembre 2020
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Entro il 30 Novembre 2020 i titolari di Assegno di invalidità con decorrenza dal 1/1/2015, se lavoratori autonomi, dovranno comunicare all’INPS i propri redditi relativi all’anno 2019

L’invio della dichiarazione reddituale potrà avvenire attraverso l’inoltro di una domanda di ricostituzione nella quale andranno indicati a consuntivo i redditi conseguiti nell’anno 2019 e a preventivo i redditi presunti dell’anno 2020.

La comunicazione è arrivata dall’INPS precisando che, ai sensi del comma 8bis dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 503/92, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Per quanto superfluo si precisa che il regime di cumulo in questione non riguarda i titolari di pensione quota 100 per i quali vige la totale incumulabilità con i redditi da lavoro e che tali redditi vanno comunicati con modello AP139.

Gli uffici territoriali del Patronato INAPA sono a disposizione per la redazione e l’invio delle pratiche (Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it)



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