Con il Reg. 1337/2013 dal 1 Aprile 2015 entra in vigore l’obbligo di indicazione obbligatoria in etichetta per tutte le carni fresche, refrigerate e congelate di maiali, capre e pecore. Prodotti che, venduti con la loro carta di identità, dovranno riportare il luogo di allevamento e quello di macellazione delle carni, ma non quello di nascita degli animali. Mentre, nel caso in cui gli animali siano nati, allevati e macellati nello stesso Stato membro, quel Paese potrà essere indicato come quello “di origine”.
L’obbligo per gli operatori, inoltre si applica anche alle carni importate da Paesi extracomunitari, quando possibile. Così, se il Paese di allevamento e quello di macellazione non sono conosciuti, l’etichetta potrà riportare l’indicazione di origine “non Ue”.
L’indicazione in etichetta sulla carne bovina dopo la mucca pazza risale al 2002, mentre dal 2003 bisogna indicare varietà, qualità e provenienza nell’ortofrutta fresca. Dal 2004 c’è anche il codice di identificazione per le uova e l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto. Dal 2009 va indicata, invece, l’origine delle olive impiegate nell’olio. L’Italia, poi, dal 2005 ha reso obbligatoria l’indicazione della zona di mungitura o la stalla di provenienza per il latte fresco, l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy per effetto dell’influenza aviaria e dal 2008 l’etichettatura di origine per la passata di pomodoro.
Dal Reg. 1337/2013 sono escluse le carni di coniglio, cavallo e carni di maiale trasformati in salumi, a meno che lo Stato membro interessato non lo imponga.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Coordinatrice Gigliola Fontani (Tel. 0575 314210 – gigliola.fontani@artigianiarezzo.it)