Divieto in presenza di iscrizioni a ruolo scaduti sopra i 100.000 e solo trasmissioni tramite canale Entratel
Dal 1 luglio 2024 diventa obbligatorio l’utilizzo esclusivamente dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL) anche per compensazioni riguardanti crediti Inps e Inail, non sarà quindi più possibile avvalersi dei servizi di remote/home banking in caso di presenza di crediti in F24.
Sempre dal 1 luglio 2024 non potranno esser utilizzati crediti in compensazione in F24 in presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000 per imposte erariali e relativi accessori nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate (compresi quelli per atti di recupero di crediti). Tale disposizione non opera:
- per crediti previdenziali e assistenziali (INPS – INAIL) che potranno esser sempre compensati;
- con riguardo alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
In attesa del provvedimento congiunto da parte di INPS, INAIL E AGENZIA DELL’ENTRATE riguardante il posticipo della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL (altra importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 la cui decorrenza dell’efficacia deve esser ancora definita) sintetizziamo quanto prevede la disposizione:
i crediti INPS potranno esser compensati:
- dai datori di lavoro non agricolo non prima del 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione della denuncia Uniemens da cui emerge il credito ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS;
i crediti INAIL potranno esser compensati a condizione che siano registrati negli archivi dell’Istituto e che siano quindi certi, liquidi e esigibili.
I nostri uffici sono a disposizione qualora si rendessero necessari altri chiarimenti.
Per saperne di più: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it.