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Dal 12 Marzo scatta la formazione obbligatoria per conduttori di carrelli elevatori


Il Testo Unico sulla Sicurezza impone una certificazione per i conducenti di carrelli elevatori con conducente a bordo. Dal 12 marzo 2015 cambiano le regole sui corsi, che potranno essere erogati solamente da enti e formatori accreditati.

Tra pochi giorni scade il termine ultimo per adeguarsi al comma 5 dell’articolo 73 del testo Unico sulla sicurezza, che definisce le regole per la formazione degli operatori di diverse attrezzature. Tra queste, vi sono quelle che riguardano il trasporto: oltre ai carrelli elevatori, la legge interessa anche le piattaforme di lavoro mobili elevabili, le gru per autocarro e a torre, le gru mobili e le macchine per il movimento terra. Entro il 12 marzo 2015, potranno condurre tali macchinari solamente le persone che hanno svolto una regolare formazione, che deve essere svolta presso enti o formatori accreditati (che dovranno attuare uno specifico programma) e deve avere una durata minima.

Il corso per conduttori di carrelli elevatori comprende almeno dodici ore, di cui almeno otto di teoria e quattro di pratica, con una verifica finale. Ma non basta ottenere la prima volta l’abilitazione, perché deve essere rinnovata ogni cinque anni tramite un corso di aggiornamento di almeno quattro ore (di cui almeno tre con moduli pratici). La Legge afferma anche che l’intera formazione deve essere svolta durante l’orario di lavoro e non deve comportare costi per il lavoratore. Questa è una formazione di tipo tecnico, che si aggiunge (e non sostituisce) quella sulla sicurezza dei lavoratori.

Per ottenere l’abilitazione alla guida dei carrelli elevatori bisogna avere 18 anni, saper parlare e scrivere la lingua italiana ed essere fisicamente abili a svolgere le operazioni richieste. Il programma della formazione teorica comprende nozioni sulla normativa, sulle modalità di guida sicura, sulla segnaletica, sui rischi e i pericoli di una corretta movimentazione. La parte pratica prevede la guida dei carrelli su un apposito percorso. L’attestato è obbligatorio anche per il titolare dell’azienda che intende condurre un carrello elevatore.

Chi ha già svolto un corso di formazione per carrellisti che ha i requisiti di quello obbligatorio (ossia durata di 12 ore con modulo teorico, pratica e verifica finale) prima del 12 marzo 2015 potrà ottenere il riconoscimento, mentre chi ha condotto un corso di durata inferiore, dove integrarlo con un modulo di aggiornamento e verifica.

Al termine del corso, il formatore svolge una verifica per ogni candidato, sulla quale scrive un giudizio. Infine, redige un verbale, che viene inviato alle regioni, che provvedono ad aggiornare il registro informatico. L’operatore ottiene così un “attestato di abilitazione”, che però non è il “tesserino operatore”, che rimane facoltativo e viene rilasciato dopo una specifica formazione.

Ricordiamo che per condurre un carrello elevatore fuori da spazi privati, è necessaria anche una patente di guida (basta la B).

Dal 12 marzo 2015, tutte le imprese che utilizzano carrelli elevatori devono farli condurre solamente da personale che ha svolto i corsi di formazione completi, svolti da enti accreditati secondo le nuove regole. Questo vale anche per operatori assunti da tempo e ritenuti esperti. Il mancato rispetto di questa norma comporta gravi sanzioni per il datore di lavoro e gli operatori. Il primo rischia una multa da 2500 a 6400 euro o da tre a sei mesi di carcere, il secondo una multa da 1200 a 5200 euro o arresto da 2 a 4 mesi. Inoltre, la mancata formazione comporta sanzioni penali per il datore di lavoro e i responsabili della sicurezza dell’azienda in caso d’incidenti sul lavoro.

I mezzi per i quali è obbligatoria la formazione sono elencati alla lettera A del punto 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, tra cui i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. La circolare n. 21 del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013, al punto quattro, afferma che tale elenco è esaustivo, quindi esclude:

  • ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale;
  • le piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma;
  • i trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, ferroviaria, stabilimenti o magazzini;
  • i carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile (a questa ultima categoria appartengono i transpallet manuali).

 



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