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Dal 14/1/2022 scatta il divieto per l’immissione di prodotti in plastica monouso

Il D.Lgs. 196/2021 introduce riduzioni del consumo e restrizioni all’immissione sul mercato di plastiche


Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 che recepisce la Direttiva (UE) 2019/904 (Single Use Plastics), sull’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente, introduce riduzioni del consumo e restrizioni all’immissione sul mercato di plastiche.

Di seguito il dettaglio dei prodotti che saranno vietati dal 14/1/2022:

  • bastoncini cotonati;
  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), piatti, cannucce e agitatori per bevande;
  • aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
  • contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
    • destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
    • consumati direttamente dal recipiente;
    • pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
  • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  • tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Confartigianato ha seguito l’intero iter, presentando emendamenti e integrazioni, in parte accolte nel testo finale, in materia di esaurimento scorte e sanzioni.

Al fine di consentire alle imprese di esaurire le scorte di prodotti non conformi già prodotti e/o acquistati alle disposizioni del decreto in esame, gli art. 5, 6 e 7 stabiliscono che è consentita la messa a disposizione sul mercato dei prodotti in plastica elencati, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente l’effettiva decorrenza degli obblighi previsti nei medesimi articoli.

Le sanzioni, originariamente previste per importi da 5.000 a 40.000 Euro, sono state pressoché dimezzate: il comma 1 dell’art. 14 sancisce che “Salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 Euro”.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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