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Decreto adempimenti. Novità e semplificazioni contenute nel provvedimento

La sintesi delle misure in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari introdotte con il D.Lgs. 1/2024


Importanti misure in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari, sono state introdotte con il D.Lgs. 1/2024.

Nell’ambito di attuazione della riforma fiscale sono previsti:

  • semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA ed eliminazione della CU relativa ai forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio;
  • riorganizzazione degli ISA e disponibilità dei programmi informatici;
  • scadenza dei versamenti rateali delle imposte, ampliamento della soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti e revisione di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
  • semestralizzazione dei termini di invio al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie;
  • esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione;
  • innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA, semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA.

CALENDARIO FISCALE 2024

Di seguito le principali scadenze:

  • Spese sanitarie: trasmissione dati al Sistema TS semestrale del 2° semestre 2023 entro il 31 gennaio;
  • Precompilata: disponibilità anche per i titolari di partita IVA dal 1° agosto al 31 agosto;
  • Dichiarazione dei reddititrasmissione entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del Periodo d’imposta, ovvero, per i soggetti IRES, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • Versamento rateale saldo 2023 e acconto 2024 imposte dichiarazione entro il 16 dicembre; 
  • Versamento IVA e ritenute su redditi di lavoro autonomo con soglia minima entro 100 euro entro il 16 dicembre;
  • Comunicazioni e inviti emessi dall’Agenzia delle Entrate: sospensione dell’invio dal 1° dicembre al 31 dicembre.

REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Il decreto rimodula alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La norma prevede, altresì, che dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile.

ESTENSIONE PRECOMPILATA

Tra le novità che maggiormente interesseranno i contribuenti, vi è la dichiarazione precompilata. Con le nuove regole previste all’art. 19 del decreto in oggetto, la precompilata diventa più trasparente e si allarga a nuovi soggetti.

A ogni contribuente oltre al modello che continuerà a essere disponibile entro il 30 aprile, saranno presentate le informazioni su redditi, beni e spese in modo diretto, e non più attraverso i campi della dichiarazione, dove finiranno automaticamente se confermati dal diretto interessato o da chi lo assiste nella compilazione. L’accettazione delle informazioni messe a disposizione dall’amministrazione finanziaria escluderà da controlli futuri.

L’aspetto più importante riguarda l’estensione del raggio di azione della dichiarazione precompilata che si allargherà a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA, mentre quella ordinaria si rivolgerà anche agli autonomi, compresi quelli che hanno optato per la Flat Tax.

CERTIFICAZIONE UNICA: ESONERO PER FORFETTARI E SOGGETTI IN REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

Il decreto prevede l’esonero per i sostituti d’imposta di rilasciare la Certificazione Unica ai contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. Ciò, in ragione dell’obbligo di fattura elettronica che, per la generalità dei soggetti forfettari, decorrerà dal 1° gennaio 2024.

SEMPLIFICAZIONE PER I SOSTITUTI DI IMPOSTA

Secondo quanto previsto dall’art. 16 del decreto, a partire dal periodo di imposta 2025, al fine di semplificare la dichiarazione annuale, i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, e che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute, indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati.

Le comunicazioni dei dati sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione degli stessi nella dichiarazione dei sostituti d’imposta.

In via sperimentale, possono avvalersi delle suddette disposizioni i sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell’anno precedente, non superiore a cinque.

il numero massimo dei dipendenti potrà essere successivamente ampliato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si potrà aderire al sistema semplificato tramite comportamento concludente, l’adesione sarà vincolante per l’intero periodo d’imposta in cui viene esercitata.

Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato, tramite il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Contestualmente all’invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d’imposta dovrà autorizzare l’Agenzia delle Entrate all’addebito sul proprio conto identificato con il codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con l’Agenzia. Con riferimento alla modalità e ai termini di trasmissione dei dati, sarà un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate a fornire le relative indicazioni.

SALVI I CREDITI DI IMPOSTA NON INDICATI IN DICHIARAZIONE

Il decreto interviene con l’articolo 13 su un’importante disposizione che va incontro alle indicazioni sempre più consolidate della giurisprudenza, e in alcuni casi anche in relazione al comportamento degli stessi Uffici per i recuperi.

La norma salva la mancata indicazione dei crediti d’imposta che derivano da agevolazioni concesse agli operatori economici, nelle dichiarazioni (per il quali permane l’obbligo di indicazione), dalla decadenza del beneficio che attualmente scatta quando il contribuente non li indica appunto nel modello.

Secondo quanto previsto, la norma non ha valore retroattivo, quindi non apre la strada al rimborso degli importi che sono stati già versati.

Sul tema dei crediti, sono aumentati i limiti per le compensazioni per i soggetti che accedono al regime premiale che deriva dagli ISA (Indicatori di affidabilità).

I limiti per la compensazione libera (senza visto) salgono da € 20.000,00 a € 50.000,00 per l’utilizzo in compensazione di imposte dirette e IRAP, e da € 50.000,00 a € 70.000,00 per i crediti IVA.

SOSPENSIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL FISCO

Il decreto in oggetto prevede la sospensione (salvo casi di indifferibilità e urgenza), dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, dell’invio di alcuni atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico si tratta di:

  • comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72;
  • comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR 600/73;
  • comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 1 c. 634-636 L. 190/2014.

PROCEDURA TELEMATICA PER COMUNICAZIONE CESSAZIONE INCARICO DEPOSITARIO SCRITTURE CONTABILI

Il depositario delle scritture contabili può comunicare direttamente, previa precedente comunicazione al contribuente, all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico di tenuta delle scritture medesime.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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