Il provvedimento che entrerà in vigore il 25 Settembre 2024 introdurrà sistemi di qualificazione per le persone che effettuino manutenzione sui presidi antincendio
Si forniscono di seguito alcuni importanti aggiornamenti in merito al tema del cd “decreto controlli”, ovvero il DM 1° settembre 2021 – criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Come noto, il provvedimento in questione introduce un sistema di qualificazione per le persone che effettuino manutenzione sui presidi antincendio:
- Estintori
- Idranti
- Porte e finestre tagliafuoco
- Sprinkler
- IRAI- rivelazione allarme incendio
- EVAC – evacuazione fumo e calore
- Impianti ad estinzione gassosa
- Impianti a schiuma
- Impianti aerosol
- Impianti water-mist
- Impianti a polvere
- Impianti a riduzione d’ossigeno
- Impianti a pressione differenziale
L’entrata in vigore del provvedimento, come noto, è stata prorogata al prossimo 25 Settembre 2024.
Da tale data, quindi, sarà obbligatorio per le persone che effettuino attività di manutenzione sui presidii indicati essere “qualificati”, ovverosia possedere un’attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.
Si precisa come la stessa prescinda dal possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008, essendo prevista dal Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, il decreto legislativo n. 81/2008, articolo 36 e tocchi anche presidii che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 37 (ad esempio: estintori e porte tagliafuoco).
Lo schema originario del provvedimento prevede, come noto, che vi siano tre tipologie di percorso per l’ottenimento della «qualifica di “tecnico manutentore antincendio”» e cioè:
- Caso 1 = esame “completo”, ovvero con prova scritta con quiz a risposta multipla, esame orale e prova pratica, sostenibile solo a seguito di percorso formativo specifico per il presidio per il quale ci si qualifica;
- Caso 2 = esame “completo” senza frequenza di corso, come sopra indicato: è la modalità d’esame ascrivibile alle persone che possano vantare esperienza documentata di almeno 3 anni (alla data del 25 settembre 2022) nella manutenzione antincendio per il presidio per il quale ci si intende qualificare: tale possibilità vale solo per un periodo “transitorio” e non “a regime”;
- Caso 3 = esame “ridotto”, ovvero solo orale, per le persone che svolgono attività da 3 anni (vedi sopra) e siano in possesso di formazione certificata pregressa.
A seguito di forti pressioni della Confederazione, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha preannunciato di voler accogliere la richiesta di semplificazione delle procedure d’esame per le persone che vantino esperienza documentata.
In particolare, si tratta del cd Caso 2, come sopra indicato: il CNVVF ha infatti preannunziato la riduzione delle tre prove ad una sola, da sostenersi in forma orale, sulla base del CV della persona che si intende qualificare, ovverosia con domande inerenti all’attività svolta e documentata nel curriculum del manutentore.
In breve, i Casi 2 e 3, come sopra indicati, verrebbero unificati sotto il profilo dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell’esame. Quanto sopra sarà formalizzato con un’apposita Nota della DCPREV del CNVVF, che integrerà, per l’appunto, un “disciplinare d’esame” semplificato ed unificato per gli attuali casi 2 e 3.
Si tratta di un importante risultato, che, se confermato, valorizza l’esperienza “sul campo” di tante persone ed imprese artigiane che svolgono, da tempo, con efficacia, l’attività manutentiva sui presidii antincendio e permette, peraltro, una volta che entrerà in vigore l’obbligo formativo, di ridurre gli inevitabili “colli di bottiglia” burocratici ed amministrativi, dovuti al gran numero di persone che dovranno qualificarsi per continuare ad operare, senza quindi alcun prevedibile impatto sui livelli della sicurezza in generale e di quella antincendio in particolare.
Più in generale, infine, prosegue l’attività del Corpo nazionale dei Vigli del Fuoco sulla implementazione del sistema di prenotazione all’esame di qualificazione: in questi giorni, in particolare, saranno elaborate le domande per la prova a quiz (Caso 1); si sta implementando poi la piattaforma digitale per l’iscrizione all’esame da parte delle persone interessate alla qualificazione.
Al riguardo, la Confederazione ha ottenuto ulteriori agevolazioni per gli Associati, e precisamente:
- La semplificazione del contenuto delle domande cd “trasversali”, cioè comuni, ai vari presidii
- La possibilità per i Servizi associativi di acquisire “deleghe cumulative di iscrizione” al portale di prenotazione dell’esame, da parte delle imprese i cui lavoratori debbano qualificarsi
- Il pagamento di una sola marca da bollo a prescindere dal numero di presidi per i quali la persona si intende qualificare (era originariamente prevista una marca per presidio)
Da ultimo, si ricorda come vi sarà la possibilità di svolgere, per le imprese eventualmente interessate, un “esame pilota”, ovvero di test, che il Corpo nazionale dei VVFuoco sta organizzando presso la Scuola delle Capannelle, a Roma, nella seconda metà di giugno.
Si precisa, tuttavia, come l’esame in questione è a tutti gli effetti un esame ufficiale, come previsto dal decreto, con successivo rilascio della qualificazione in seguito al superamento con esito positivo dello stesso (un esito negativo non pregiudica, invece, in alcun modo la possibilità di presentare una nuova istanza di qualificazione).
In caso di superamento della prova, comunque, non saranno rilasciati immediatamente gli attestati, dovendosi attendere la data di entrata in vigore del decreto, al fine di non creare situazioni disomogenee nei confronti degli altri aspiranti candidati alla qualificazione di tecnico manutentore antincendio.
Per saperne di più è necessario contattare il Coordinatore di Confartigianato Impianti, Simone Verdelli (Tel. 0575314282 – simone.verdelli@artigianiarezzo.it)