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DECRETO LEGGE RIAPERTURE. Le nuove misure anticontagio in vigore dal 26 Aprile 2021


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Legge “Riaperture” N. 52 del 22/4/2021 con le nuove misure anti contagio in vigore dal 26/4 e fino al 31/7/2021.
 
SCARICA TESTO E ALLEGATI PUBBLICATI IN GUSLIDE E COMUNICATO STAMPA PRESENTI NEL SITO DEL GOVERNO.
 
Il nuovo provvedimento introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione della pandemia. Inoltre il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione.
 
Di seguito le novità più significative:
  • Viene reintrodotta la zona gialla con una “road map” riguardo le riaperture;
  • Viene introdotta la Certificazione verde Covid-19 comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. La certificazione di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di 6 mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea;
  • Lo stato d’emergenza è prorogato al 31/7/2021.
Rimane inalterata la suddivisione in zone in base all’andamento epidemiologico (bianca, gialla, arancione e rossa). Settimanalmente un’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE ufficializzerà la collocazione delle Regioni nelle varie zone, in base al monitoraggio del CTS e all’Rt stesso. Per quanto riguarda il nostro territorio tali disposizioni potranno essere rafforzate da specifiche ORDINANZE EMANATE DALLA REGIONE TOSCANA. La Toscana attualmente è in zona gialla.
  
GUARDA LA COLLOCAZIONE ATTUALE DELLE REGIONI (ZONE BIANCHE, GIALLA, ARANCIONE, ROSSA) NELLA FAQ INFOGRAFICA PRESENTE NEL SITO UFFICIALE DEL GOVERNO
 
Fatto salvo quanto disposto nel presente Decreto, si applicano le misure del DPCM 2/3/2021
 

⚪️ DISPOSIZIONI PER LA ZONA BIANCA (Rt a 0,5 per 3 settimane consecutive) 

  • Aperte tutte le attività;
  • Nessun coprifuoco notturno (se non determinato da Ordinanza delle singole regioni);
  • Consentiti gli spostamenti;
  • Rimane invariato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l’obbligo di indossare la mascherina, lavare e igienizzare spesso le mani. 
🟡 DISPOSIZIONI PER LA ZONA GIALLA (Rt inferiore a 1)
 
  • Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
  • Gli spostamenti tra Regioni gialle o bianche sono liberi. Lo spostamento in Regioni arancioni e rosse sarà consentito per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione) mentre gli spostamenti “turistici” saranno consentiti solo con possesso della certificazione verde (vedi sopra). E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, ad un massimo di 4 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano, potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. E’ sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione;
  • Dal 26/4/2021 l’attività didattica in presenza deve essere tra il 70 e il 100% degli studenti;
  • Dal 26/4/2021 riaprono le attività di somministrazione alimenti e bevande sia a pranzo che a cena “con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto” mentre dal 1/6/2021 potranno aprire, ma solo a pranzo, anche i locali che hanno spazi al chiuso. Il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (anche per le attività con Codice Ateco 56.30 prevalente Vedi Circolare Ministero dell’Interno del 7/5/2021) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro).  
  • Dal 26/4/2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti; 
  • Dal 26/4/2021 riaprono i mercati e nel rispetto delle linee guida vigenti è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto; 
  • Dal 15/5/2021 riaprono le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari;
  • Dal 1/6/2021 riaprono le palestre nel rispetto delle linee guida vigenti;
  • Dal 15/6/2021 è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere;
  • Dal 1/7/2021 riaprono convegni e congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dalla stessa data riaprono centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • I centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi ad eccezione delle attività commerciali previste dal DPCM del 2/3/2021 ovvero farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • Rimane invariato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l’obbligo di indossare la mascherina, lavare e igienizzare spesso le mani. 
🟠 DISPOSIZIONI PER LA ZONA ARANCIONE (Rt pari o superiore a 1)
 
  • Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
  • Gli spostamenti all’interno del proprio comune sono liberi. Lo spostamento in Regioni di altri colori sarà consentito per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). Gli spostamenti “turistici” saranno consentiti solo con possesso della certificazione verde (vedi sopra). E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di 4 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano, potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. E’ sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione;
  • Sospensione delle attività di somministrazione alimenti e bevande (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 solo per le attività con Codice Ateco prevalente 56.30) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro). Per la consegna a domicilio il Comune di Arezzo ha emanato un’Ordinanza specifica per agevolare le imprese;
  • Dal 26/4/2021 l’attività didattica in presenza deve essere tra il 70 e il 100% degli studenti;
  • I centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi ad eccezione delle attività commerciali previste dal DPCM del 2/3/2021 ovvero farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • Rimane invariato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l’obbligo di indossare la mascherina e lavare e igienizzare spesso le mani. 
🔴 DISPOSIZIONI PER LA ZONA ROSSA (Rt pari o superiore a 1.25)
 
  • Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
  • Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione e anche all’interno del territorio stesso, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). E’ vietato lo spostamento in abitazioni private diverse dalla propria;
  • Chiusura per mercati (salvo le attività dirette di soli generi alimentari), centri sportivi, centri estetici, acconciatori e negozi di vendita al dettaglio (ad esclusione dei Codici Ateco – vedi allegati 23 e 24);
  • Sospensione delle attività di somministrazione alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 per le attività con Codice Ateco prevalente 56.30) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro). Per la consegna a domicilio il Comune di Arezzo ha emanato un’Ordinanza specifica per agevolare le imprese;
  • Dal 26/4/2021 l’attività didattica in presenza deve essere tra il 50 e il 75% degli studenti;
  • I centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi ad eccezione delle attività commerciali previste dal DPCM del 2/3/2021 ovvero farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • Rimane invariato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l’obbligo di indossare la mascherina, lavare e igienizzare spesso le mani. 
Info: 05753141 – info@artigianiarezzo.it
 


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