E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGGE “RISTORI” 137 del 28/10/2020 (per scaricare il testo CLICCA QUI).
Il Governo ha stanziato 5,4 miliardi di euro a favore di ristoranti, partite Iva, gestori di palestre e piscine, discoteche, lavoratori stagionali e dello spettacolo, ovvero i settori più colpiti dal DPCM 24/10/2020.
Confartigianato è intervenuta nel corso degli incontri propedeutici all’emanazione del citato DL per sostenere la necessità che le gravi limitazioni imposte alle attività economiche siano effettivamente mirate al contrasto efficace alla diffusione della pandemia, che a tali attività siano destinati interventi di ristoro del danno congrui e che tali interventi siano immediati.
Riportiamo in sintesi i punti cardine del nuovo provvedimento:
Contributi a fondo perduto
I contributi a fondo perduto arriveranno con erogazione automatica sul conto corrente. Nel Decreto è prevista la suddivisione dei beneficiari per categorie. In base all’attività, il contributo varia dal 100% al 400%, fino ad un massimo di 150.000 euro.
Possono fare domanda anche le imprese che non ne hanno usufruito nei mesi precedenti; tra i beneficiari ci sono anche le imprese che fatturano oltre 5 milioni di euro all’anno, con un ristoro pari al 10% da calcolare sulla perdita di fatturato. I contributi a fondo perduto sono previsti nella misura del:
- 100% per gelaterie, pasticcerie e bar senza cucina;
- 200% per ristorazione, aziende agricole e strutture alberghiere;
- 200% per catering, piscine, palestre, teatri e cinema;
- 400% per discoteche, sale da ballo e simili.
Possono accedere al contributo i soggetti con codice ATECO prevalente (vedi allegato 1 del testo). Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 Ottobre 2020.
Stanziamento previsto: 2,508 miliardi di euro a valere sul 2020
Proroga CIG
I trattamenti di cassa integrazione e in deroga e di assegno ordinario possono essere riconosciuti a decorrere dal 16 novembre e fino al 31 gennaio 2021 per un nuovo periodo pari a 6 settimane. Tale periodo aggiuntivo assorbe i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre.
Le 6 settimane di trattamento sono concesse solo previa autorizzazione del secondo periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del DL 104/20, e a prescindere da tale condizione ai datori di lavoro dei settori interessati da provvedimenti di chiusura o limitazione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria rientranti nelle previsioni del DPCM 24 ottobre 2020 (ristorazione, spettacolo, palestre ecc.); salvo che per questi ultimi datori di lavoro, i trattamenti in esame sono assoggettati a contributo addizionale nella misura del:
• 9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al 20% (calcolato in base al raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente periodo del 2019);
• 18% in caso di fatturato non in calo. Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fatturato sia diminuito del 20% ovvero in misura superiore, nonché per coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Il termine di presentazione delle domande, a pena di decadenza come stabilito dalla precedente decretazione, è mantenuto alla fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività (e in fase di prima applicazione entro il mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in esame).
È stato inoltre previsto lo slittamento del termine di presentazione delle domande relative ai periodi iniziati nel mese di agosto dal 30 settembre al 31 ottobre 2020. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora constati il suo raggiungimento in via prospettica, non prende in considerazione ulteriori domande.
In relazione al nuovo periodo di 6 settimane, i Fondi di solidarietà alternativi ex art. 27, D.Lgs. 148/15 (tra cui FSBA), sono rifinanziati per un totale di 450 milioni di euro.
Stanziamento complessivo previsto: 1.634,6 milioni di euro.
Blocco licenziamenti
Viene prorogato il blocco dei licenziamenti per motivo economico fino al 31 gennaio 2021. In particolare, fino a tale data:
• è precluso l’avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto di appalto;
• in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge. Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi sia individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:
• cessazione definitiva dell’attività di impresa;
• accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la NASPI;
• fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Ai datori di lavoro interessati dalla misura dell’esonero contributivo ai sensi dell’art. 3, DL 104/20, che pertanto nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale e che non facciano richiesta delle integrazioni salariali con causale Covid-19, è concesso un periodo di esonero di ulteriori 4 settimane, da fruirsi entro il 31 gennaio 2021. A modifica della vigente disciplina in materia, che prevedeva una rigorosa alternatività tra l’esonero e il ricorso agli ammortizzatori sociali, viene prevista la possibilità per il datore di lavoro di rinunciare alla frazione del beneficio non ancora goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale.
Stanziamento previsto: 61,4 milioni di euro per il 2020.
Bonus lavoratori spettacolo e turismo
Confermata l’indennità di 1000 euro per i lavoratori dello spettacolo, stagionali e del turismo. Per queste categorie il decreto prevede anche la proroga della cassa integrazione.
La norma incrementa di 100 MLN di euro per il 2020 il Fondo sostegno degli operatori turistici e della cultura istituito dal DL 18/2020 al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.
È inoltre incrementata di 400 MLN di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di sostegno per le attività turistiche previsto nell’ambito del DL Rilancio, nonché di 50 MLN di euro l’analogo Fondo, anch’esso previsto dal Decreto Rilancio, per le attività culturali, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’incremento delle risorse è destinato ad attenuare l’impatto della permanenza delle condizioni di difficoltà in uno dei comparti maggiormente colpiti dall’epidemia, non direttamente legato alla chiusura degli esercizi, ma correlato al rallentamento dei flussi turistici e alla sospensione delle attività convegnistiche, congressuali e fieristiche, con la finalità di non aggravare le già compromesse condizioni delle imprese del Settore colpite direttamente e indirettamente dalla crisi nonché dei relativi occupati.
Viene anche esteso al periodo di imposta 2021 ed ampliato il periodo di fruizione, 1 Luglio 2020 al 30 Giugno 2021, del cosiddetto Credit Tax Vacanze istituito dal DL 34/2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, con uno stanziamento a copertura pari a 280 milioni di euro per l’anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l’anno 2022.
Ai fini della concessione dell’agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.
Stanziamento previsto: 100 MLN + 400 MLN + 50 MLN a valere sul 2020 + 280 MLN a valere sul 2021 e 2022.
Export e fiere internazionali
La norma incrementa di 150 MLN di euro per il 2020 il cosiddetto “fondo 394” per il sostegno agevolato alle attività di export, gestito da SACE S.p.a., nonché di ulteriori 200 MLN per il 2020 del fondo istituito dall’art. 72 del decreto-legge n. 18 del 2020 (DL Cura Italia), destinato ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul già menzionato “fondo 394”.
Il medesimo articolo, inoltre, apporta alcune modifiche all’articolo 91, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104 (DL Agosto):
a) allarga alle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale l’operatività del citato fondo rotativo SACE;
b) prevede l’erogazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e avvalendosi delle deroghe concesse dal Temporary Framework, di contributi a fondo perduto per il tramite di Simest S.p.A., agli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, nonché alle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 Marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Stanziamento previsto: 150 MLN + 200 a valere sul 2020.
Credito d’imposta per affitti commerciali
Il credito d’imposta sugli affitti commerciali sarà al 60%. Il beneficio riguarda i mesi di ottobre, novembre e dicembre. La misura viene allargata alle imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro annui, a patto che abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 50%. Il credito sarà cedibile al proprietario dell’immobile locato.
Stanziamento previsto: 259,2 milioni di euro per il 2020.
Reddito di emergenza
Per coloro che ne hanno già beneficiato nei mesi passati, il DL Ristori conferma il reddito di emergenza per altre due mensilità. Il valore del beneficio è di 800 euro.
Esonero contributi previdenziali
A sostegno dell’imprenditoria, il dl Ristori prevede lo stop ai versamenti previdenziali per le imprese che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa del Covid-19, tranne quelle del settore agricolo (per le quali sono previste altre misure). L’esonero contributivo dura 4 mesi al massimo ed è fruibile entro e non oltre maggio 2021. Il quantum dell’esonero viene calcolato sulla base della perdita di fatturato:
- fino al 50% per le imprese che hanno avuto una riduzione inferiore al 20%;
- fino al 100% per le imprese con riduzione pari o superiore al 20%.
Rata IMU cancellata
Cancellata la seconda rata dell’IMU, da pagare entro il 16/12/2020 per tutti i soggetti economici colpiti dal DPCM 24/10/2020 ovvero ristoratori, gestori di cinema, teatri, palestre, piscine e altre attività per le quali è imposta la chiusura totale o anticipata alle 18.00.
Filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura
Previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per tutta la filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura. La misura riguarda i contributi dovuti per il mese di novembre. Tale beneficio è riconosciuto anche a imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Sport
Riconosciuta un’indennità ulteriore per coloro che lavorano con lo sport ed hanno già ricevuto le indennità di 600 euro stabilite dal Cura Italia e poi dal dl Rilancio. L’importo del beneficio è aumentato a 800 euro. Inoltre viene istituito un apposito Fondo con 50 milioni di euro da destinare alle società sportive dilettantistiche danneggiate dalla riduzione o chiusura totale delle attività.
Info: 05753141 – info@artigianiarezzo.it