Associati
Vuoi aprire un'impresa?
Finanzia i tuoi progetti

Decreto Omnibus più ampio dopo la conversione in legge

Dal bonus investimenti alla novità sul concordato preventivo biennale, il passaggio parlamentare ha arricchito il testo del DL emanato ad agosto


La Legge di conversione (L. 143/2024) del DL Omnibus è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre scorso. Di rilevante importanza sono le novità introdotte nel corso della conversione in Legge, come:

  • la possibilità per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di adottare il regime di ravvedimento c.d. “speciale”, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, da calcolarsi secondo criteri specifici in relazione a ciascuna delle annualità dal 2018 al 2022 (e con regole particolari per i periodi d’imposta 2020 e 2021), con conseguimento di alcuni effetti preclusivi in materia di accertamento; per un approfondimento leggere la nostra news
  • il Bonus Natale per i dipendenti a determinate condizioni per un approfondimento leggere la nostra news

Sono molte però le altre novità contenute nella Legge 143/2024.

Bonus investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno (art. 1 c. 1-5)

È istituito un nuovo processo di comunicazione integrativa per accedere al credito d’imposta ZES (Zona Economica Speciale). Le imprese devono presentare la comunicazione tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, per confermare il completamento degli investimenti entro il 15 novembre 2024. Il mancato rispetto comporterà la perdita del beneficio fiscale. Dovrà essere indicato anche l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche. Inoltre, le regioni e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono integrare i fondi entro il 15 gennaio 2025 per sostenere gli investimenti nella ZES.

Regime fiscale dei neo-residenti (art. 2)

L’imposta fissa per i nuovi residenti è stata aumentata da €100.000 a €200.000 per coloro che si trasferiscono dopo il 10 agosto 2024. Questo regime consente di pagare un’imposta fissa sui redditi esteri anziché le aliquote fiscali standard. Quindi chi trasferisce la residenza fiscale in Italia potrà decidere di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, corrispondendo un’imposta forfettaria di 100mila euro (che ora passerà a 200.000) per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione. L’adesione al regime deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva.

Disposizioni in tema di associazione e società sportive dilettantistiche (art. 3)

Fino all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 c. 15-quater DL146/2021 (1° gennaio 2025) sono fuori campo IVA, ai sensi dellart. 4 c. 4 DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024 (entrata in vigore DL Omnibus).

Bonus sponsorizzazioni sportive (art. 4)

È reintrodotto un credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, che consente alle imprese di richiedere il 50% degli investimenti pubblicitari nello sport, con un tetto di bilancio di €7 milioni per il 2024.

Riduzioni dell’IVA per le attività sportive e per la vendita di cavalli (art. 5 c. 1-4)

Una riduzione dell’aliquota IVA al 5% si applicherà alle attività sportive invernali e alla vendita di cavalli per scopi non alimentari, a partire dal 1° gennaio 2025. Quest’ultima modifica consente di applicare un’aliquota ridotta per le vendite avvenute entro l’anno successivo alla nascita del cavallo, anziché nel precedente periodo di diciotto mesi.

Tassazione per i lavoratori transfrontalieri (art. 6)

Un nuovo regime fiscale consente a determinati lavoratori transfrontalieri in Svizzera di optare per un’aliquota fiscale fissa del 25% sul loro reddito, a partire dal periodo d’imposta 2024.

Proroga dei termini per l’adeguamento delle esistenze di magazzino e rivalutazione partecipazioni e terreni (art. 7 c. 1-3)

Vengono differisce i termini di pagamento previsti per l’adeguamento delle esistenze di magazzino e per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Per quanto riguarda la procedura di adeguamento delle esistenze di magazzino, il DL Omnibus ha dato più tempo al contribuente, fino allo scorso 30 settembre, per il versamento della prima delle due rate dovute. Per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, sono stati riaperti i termini per l’opzione che consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti al 1° gennaio 2024 versando un’imposta sostitutiva del 16%. C’è tempo fino al 30 novembre 2024 per il versamento della prima o unica rata delle imposte dovute, nonché la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte del professionista abilitato.

Regime IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica (art. 7-sexies)

Si prevede una modifica al regime IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica, estendendo il regime di esenzione dall’IVA, di cui all’art. 4-quater c. 2 DL 145/2023 (c.d. DL Anticipi), riconosciuto per tali tipologie di prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, alle prestazioni effettuate prima del 17 dicembre 2023. Nel dettaglio, la norma estende, sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall’IVA, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, disponendo l’esenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023 e che non si fa luogo a rimborsi d’imposta.

Le altre novità riguardano:

  • Incentivi per gli investimenti fotovoltaici (art. 1 c. 6): sono introdotte nuove normative per i sistemi fotovoltaici, che richiedono che moduli e celle siano prodotti all’interno dell’UE per poter beneficiare di crediti d’imposta. Sono stati specificati anche gli standard di efficienza di questi prodotti.
  • Bonus psicologo (art. 11 c. 5-bis e 5-ter): aumento di 2 milioni di euro della dotazione 2024 per il Bonus psicologo. Tale Bonus consiste in un contributo per sostenere le spese di psicoterapia per individui con problemi di depressione, ansia e stress. Il Bonus, introdotto nel 2021 e reso strutturale nella legge di Bilancio 2023, offre un contributo fino a 50 euro per seduta, con un tetto massimo che varia in base al valore ISEE. Per l’uso del Bonus, sono previsti 270 giorni e si devono frequentare psicoterapeuti aderenti all’iniziativa.
  • Carta della cultura Giovani e Carta del merito all’acquisto di strumenti musicali (art. 14 c. 4-bis): entrambe le carte hanno un valore di 500 euro e sono cumulabili, con la Carta della cultura Giovani assegnata a residenti con ISEE fino a 35.000 euro e la “Carta del merito” a studenti diplomati con 100 centesimi.
  • Deroga ai vincoli di utilizzo dell’avanzo di amministrazione previsti dall’art. 187 c. 3 -bis testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 18-bis).
  • Disposizioni finanziarie in materia di PNRR (art. 18-quinquies): al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



    Artigian BROKER
    Distretto della Toscana del Sud
    Archivio fotografico storico aretino
    Lavoro Futuro
    Pubblicazione Bilancio sociale associati
    Confartigianato TG@ Flash
    Progetti "Scuola impresa"
    I mestieri dell'Arte Artigianato artistico ad Arezzo
    Coworking Cofartigianato Imprese Arezzo
    raccolta delle iniziative su idee e testimonianze
    Pane Toscano DOP
    Fondazione Arezzo intour
    Mostra mercato Artigianato della Valtiberina Toscana
    Consorzio Multienergia
    Camera di Commercio di Arezzo Siena