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Decreto PNRR. Importanti novità per i datori di lavoro

Tra le misure principali il rafforzamento delle condizioni per ottenere benefici normativi e contributivi, la responsabilità solidale in tema di appalti, l'aumento delle sanzioni per lavoro irregolare. Dal 1 Ottobre 2024 previsto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi


Nel Decreto PNRR sono riportate importanti novità che riguardano i datori di lavoro. Tra le misure principali il rafforzamento delle condizioni per ottenere benefici normativi e contributivi, la responsabilità solidale in tema di appalti, l’aumento delle sanzioni per lavoro irregolare. Dal 1 Ottobre previsto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Vediamo di seguito le principali novità.

Benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale

Vengono rafforzate le condizioni richieste al datore di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi, che viene subordinata oltre che al possesso del Durc e al rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attesa di emanazione.

In caso di successiva regolarizzazione, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, degli obblighi contributivi ed assicurativi nonché delle violazioni accertate, i datori di lavoro hanno diritto ai benefici normativi e contributivi.

In caso di violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei  benefici non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Disposizioni in materia di appalti per il contrasto del lavoro irregolare: trattamento economico e responsabilità solidale

Nell’ambito della disciplina in materia di appalto, vengono introdotte due importanti novità:

  • nei casi di appalto di opere o servizi è obbligatorio corrispondere ai lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
  • il regime di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore nell’obbligazione retributiva e contributiva viene estesi alle seguenti ipotesi di illiceità:
  • somministrazione di lavoratori effettuata da soggetti diversi da quelli autorizzati;
  • appalto e distacco privi dei requisiti.

Regime sanzionatorio in materia di lavoro

Modificato dal 20% al 30% l’aumento delle sanzioni amministrative applicabili in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati ovvero senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (ad esclusione del datore di lavoro domestico).

Inasprimento del regime sanzionatorio per le ipotesi di lavoro irregolare e somministrazione illecita di manodopera:

Nel caso in cui nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20%. In ogni caso, l’importo delle sanzioni previste non può essere inferiore a 5.000€ né superiore a 50.000€.

Regime sanzionatorio contributi

Modificato con decorrenza 1/9/2024 il regime sanzionatorio in materia di contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, con riferimento ai casi di omissione contributiva, evasione contributiva e mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (modifiche all’art. 116 Legge n. 388/2000).

Lista di conformità

Qualora all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente denominato “Lista conformità INL”.

I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, non sono sottoposti per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto di accertamento, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Verifica della congruità

Nell’ambito di appalti pubblici e privati in edilizia, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto negli appalti pubblici e il committente negli appalti privati devono verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

In mancanza di tale verifica per appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro in ambito pubblico o 500.000 in ambito privato, possono derivare conseguenze sanzionatorie.

Esonero contributivo lavoro domestico

Esonero contributivo per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistenza ad anziani:

  • di età superiore a 80 anni;
  • non autosufficienti;
  • che percepiscono l’indennità di accompagnamento.

Misura e durata dell’esonero

Esonero totale (100%) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrati ed applicati su base trimestrale, per la durata massima di 24 mesi.

Beneficiari

Il datore di lavoro beneficiario deve possedere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.

Esclusioni

  • qualora tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro (o persona del suo nucleo familiare) sia cessato un rapporto di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, da meno di 6 mesi;
  • in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del DPR n. 1403/1971, ossia:
  • assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento;
  • assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla Legge n. 118/1971, n. 118 (“Conversione in legge del DL n. 5/1971 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”), o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
  • assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla Legge n. 66/1962 (“Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili”) e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
  • prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
  • prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

Applicazione

L’esonero contributivo sarà operativo, nel limite delle risorse appositamente stanziate, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall’INPS e fino al 31 dicembre 2025.

Patente a crediti per le imprese edili

A decorrere dal 1 ottobre 2024 le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della “patente” a crediti rilasciata in formato digitale dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro in presenza di specifici requisiti del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione CCIAA;
  • adempimento da parte del datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa degli obblighi formativi;
  • adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi;
  • possesso del Durc;
  • possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo in caso di:

  • accertamento delle violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: 10 crediti;
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi particolari: 7 crediti;
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, DL 22 febbraio 2002 n. 12: 5 crediti;
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata la morte (20 crediti), un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale (15 crediti) o un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni (10 crediti).

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di formazione previsti.

Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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