Il caso riguardava l’accantonamento di materiali derivanti dalla costruzione di quattro villette, nel terreno confinante per la realizzazione di una strada di cantiere
La Corte di cassazione ha confermato la natura di rifiuto, negando quella di sottoprodotto, ai residui da cantiere di demolizione di un edificio.
Il caso di specie riguardava l’accantonamento di materiali da demolizione, scarti vegetali, scarti di carta e cartone, derivanti dalla costruzione di quattro villette, nel terreno confinante per la realizzazione di una strada di cantiere. Materiali giudicati rifiuti a tutti gli effetti con relativa condanna per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, in base all’articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006.
I rifiuti erano dati da materiale di costruzione prodotto in loco «buttato a fianco per formare una strada onde rendere il nuovo cantiere accessibile ai mezzi».
Il testo letterale dell’articolo 184, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006, «lascia chiaramente intendere» che il sottoprodotto deve provenire direttamente da un processo di produzione, finalizzato alla «realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali».
La demolizione di un edificio è finalizzata a eliminarlo e non alla produzione di qualcosa. Né, è rilevante che la demolizione sia finalizzata a costruirne un altro, che «non può essere considerato il prodotto finale della demolizione», poiché essa non precede necessariamente una costruzione, realizzabile anche in assenza di demolizioni precedenti.
La sentenza del caso in questione è la numero 18020/2024.
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