Dopo l’ok definitivo arrivato dal Senato giovedì 20 febbraio, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Destinazione Italia (Dl n. 145/2013). Diventa così operativo un altro pacchetto di misure a favore di micro e piccole imprese con diverse novità anche per il settore dell’edilizia e degli appalti, tra cui quella di maggiore rilievo è la modifica della disciplina del pagamento dei subappaltatori contenuta nell’articolo 118 del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 163/2006).
L’articolo 13 comma 10 del Dl 145 /2013, modificando il comma 3 dell’art. 118 del Dlgs 163/2006 e consente di risolvere i problemi connessi ai pagamenti degli appalti in corso di esecuzione in particolari condizioni: in caso di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, omprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori e accertata dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore, alle società, anche consortili (eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori) per le prestazioni eseguite dagli stessi.
Viene inoltre aggiunto il comma 3 bis con cui si stabilisce che, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, la stazione appaltante anche per i contratti di appalto in corso ha la facoltà di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, dai subappaltatori e dai cottimisti. Infine, in base all’ultimo comma, la stazione appaltante, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari.