La Legge di Stabilità 2016 elimina, dal 2016, la possibilità per il Comune di deliberare l’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato da genitori a figli (o viceversa) e, allo stesso tempo, concede una riduzione dell’IMU dovuta, che, nel rispetto delle condizioni di seguito illustrate, verrà calcolata sul 50% della base imponibile.
Viene introdotta la nuova lettera 0a) al comma 3 dell’articolo 13, D.L. n. 201/2011 ai sensi della quale la base imponibile IMU è ridotta del 50%. Tale disposizione è applicabile in tutti i Comuni senza bisogno di ulteriori specifiche delibere da parte dell’Ente locale.
CONDIZIONI NECESSARIE
Per fruire della riduzione IMU suddetta, sono richieste le seguenti condizioni:
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deve trattarsi di unità immobiliari non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (pertanto da genitori a figli, o viceversa), che le utilizzano come abitazione principale;
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il contratto di comodato deve essere registrato, con il relativo versamento dell’imposta di registro pari ad € 200,00, oltre all’imposta di bollo.
Al fine di beneficiare della riduzione IMU per l’intera annualità 2016 (ossia a decorrere dal 1° gennaio 2016), è necessario che il contratto di comodato sia:
1. stato stipulato entro lo scorso 16 gennaio 2016.
2. registrato entro il 5 febbraio 2016.
In caso di mancata registrazione entro il 5 febbraio 2016, è possibile beneficiare comunque della riduzione IMU per tutto il 2016, regolarizzando la tardiva registrazione del contratto di comodato e il tardivo versamento dell’imposta di registro dovuta tramite l’istituto del ravvedimento operoso (se l’adempimento viene effettuato entro 30 giorni, la sanzione ridotta è pari al 6% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 20,00).
L’agevolazione in questione potrà essere fruita per parte d’anno (a mese) in base al momento di registrazione secondo le regole IMU (almeno 15 giorni).
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seguendo il comma 3, il comodante:
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deve possedere “un solo immobile in Italia”
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deve risiedere “anagraficamente nonché [dimorare] abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato”;
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può possedere “nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.
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La norma sembra essere molto restrittiva con riferimento al possesso di un altro immobile in Italia oltre quello concesso in comodato: si pensi ad esempio al possesso di particelle fondiarie di esiguo valore o al possesso di quote di immobili ricevute in successione o pertinenze. Sul punto si vedano gli esempi di seguito proposti, in attesa di auspicabili chiarimenti ministeriali;
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il comodante (soggetto passivo IMU) deve attestare il possesso dei requisiti mediante la dichiarazione IMU. Se l’immobile è concesso in comodato a decorrere dal 2016, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2017.