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Diventa Legge il nuovo Codice del Commercio in Toscana


Il Consiglio regionale ha approvato il nuovo Codice del Commercio, che quindi diventa legge andando a sostituire quello risalente al 2005 e rivisitando l’intera materia. Oltre alle modifiche che scaturiscono dagli obblighi di recepimento di norme statali, soprattutto in tema di distribuzione di carburanti e di vendita della stampa, la nuova legge pone una grande attenzione ai temi della qualificazione delle aree urbane, sia di quelle soggette a degrado, anche a livello commerciale, che di quelle di pregio che richiedono interventi per mantenerne intatte le caratteristiche. 

Vediamo per punti le principali novità del codice che ha visto impegnata anche Confartigianato sui vari tavoli di concertazione:

  • Obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello in tutti i settori del Commercio. 
  • Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio. Vengono delineati percorsi di promozione, sostegno e sviluppo della rete commerciale tradizionale (aree comunali di particolare interesse, per valore e pregio o per particolare fragilità commerciale o per la presenza di fenomeni di degrado urbano). Si prevedono interventi di rigenerazione urbana e programmi di qualificazione della rete commerciale, anche attraverso particolari limitazioni e prescrizioni per le attività commerciali, la valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e incentivi al riutilizzo di fondi rimasti vuoti, prevedendo anche la possibilità di esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e delle imposte comunali e l’accesso facilitato al credito.
  • Promozione e sviluppo dei centri commerciali naturali attraverso la creazione di un organismo di gestione che definisca insieme al comune interventi sia di carattere strutturale, per favorire accessibilità e fruibilità (parcheggi, sistemi di trasporto pubblico, realizzazione di infrastrutture, sistemi di illuminazione, ecc.) che commerciale (costituzione di reti di fidelizzazione dei consumatori, condivisione degli spazi tra più attività commerciali, integrazione dell’attività commerciale con la promozione turistica e culturale, formazione degli operatori, riutilizzo di fondi rimasti vuoti).
  • Commercio su aree pubbliche. Semplificato il procedimento di accertamento dell’obbligo di regolarità contributiva (le imprese non dovranno disporre del D.U.R.C. cartaceo ed esibirlo a richiesta degli organi di controllo), introdotto l’obbligo, per il comune, di utilizzare procedure di evidenza pubblica per individuare i soggetti cui affidare organizzazione e gestione di mercati, fiere o fiere promozionali, ed estesa la disciplina del commercio su aree pubbliche anche ad altre attività (edicole, chioschi e simili) svolte su area pubblica previa concessione comunale.
  • Somministrazione di alimenti e bevande. Viene disciplinato un fenomeno molto diffuso come la somministrazione temporanea durante sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o eventi locali straordinari. L’attività, che può essere esercitata previa presentazione di una SCIA, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. Ad eccezione delle sagre, non può costituire la ragione esclusiva degli eventi temporanei e ciascuna manifestazione non può avere una durata superiore a dieci giorni consecutivi, limite questo che non riguarda iniziative a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate da associazioni di promozione sociale, associazioni pro-loco o soggetti scelti dal comune attraverso procedure di evidenza pubblica. Vengono inoltre definite le sagre, intese come manifestazioni finalizzate alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell’archivio dei prodotti tipici locali o certificati.
  • Distribuzione di carburanti. La nuova legge si adegua alla normativa nazionale di recepimento di quella europea in tema di realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi e alla legge annuale per il mercato e la concorrenza. Principali obiettivi: aumento dei punti di rifornimento dei carburanti eco-compatibili, razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, incremento della conco rrenzialità del mercato dei carburanti e diffusione al consumatore delle relative informazioni. Gli impianti di distribuzione sono inoltre obbligati a dotarsi di infrastrutture per la distribuzione di gas naturale e di ricarica elettrica, ad iscriversi nell’anagrafe prevista dalla normativa nazionale e ad essere sottoposti a verifiche di compatibilità con conseguente esclusione dal mercato di quelli inadeguati.
  • Temporary store. In assenza di specifica regolamentazione e considerata la sempre maggiore diffusione, vengono disciplinati i temporary store (vendita temporanea non superiore a novanta giorni, nei quali le vendite possono essere effettuate anche da aziende produttrici, nel corso di eventi, per la promozione del proprio marchio) e l’attività temporanea di vendita (svolta in aree o edifici privati o pubblici ad uso privato, in occasione di manifestazioni, spettacoli e riunioni straordinarie di persone di cui la vendita non costituisca ragione esclusiva o prevalente e purché abbia ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all’evento stesso).
  • Vendita della stampa quotidiana e periodica. Recepite solo in parte le più recenti disposizioni nazionali in materia in quanto viene ritenuta prevalente l’esigenza di garantire l’assetto concorrenziale nel settore e di eliminare limitazioni all’accesso. Vengono perciò semplificati i procedimenti amministrativi ed eliminati i precedenti criteri di programmazione legati a valutazioni di tipo economico e disapplicate alcune disposizioni nazionali, mantenendo alcune delle scelte già vigenti riguardo all’individuazione dei punti vendita non esclusivi che rimangono: i bar, inclusi quelli nelle stazioni di servizio e in quelle ferroviarie, aeroportuali e marittime ed esclusi ristoranti, rosticcerie e trattorie; le medie strutture senza il limite minimo di superficie di vendita di 700 mq, i negozi di libri, senza il limite minimo di superficie di vendita di 120 mq. I punti vendita non esclusivi, sempre disapplicando la norma nazionale, possono continuare a vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambi. Infine i comuni possono individuare zone del proprio territorio nelle quali l’apertura di nuovi punti vendita sia sottoposta al rispetto di criteri e parametri qualitativi da definire in sede di Conferenza unificata.


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