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DL Ambiente. Il Ministero chiarisce su sfalci e potature

La nota del 3 marzo scorso ha fornito indicazioni operative e suggerimenti per consentire ai Comuni ed enti d’ambito di regolamentare i flussi prevedendo limitazioni o tariffe ad hoc


La conversione in legge del DL “Ambiente” ha consentito la classificazione di tutti gli sfalci e potature da verde pubblico e privato come rifiuti simili agli urbani, riallineandone la definizione alle indicazioni comunitarie.

Giardinieri e manutentori del verde hanno pertanto la possibilità accedere ai centri di raccolta comunali (CdR) per il conferimento dei residui della propria attività, ma non automaticamente e senza alcuna limitazione di accesso.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con una nota del 3 marzo scorso, indirizzata ad ANCI, multiutilities pubbliche e impianti di compostaggio ha fornito indicazioni operative e suggerimenti per consentire ai Comuni ed enti d’ambito di regolamentare i flussi prevedendo limitazioni o tariffe ad hoc.

Con appositi regolamenti locali (comunali o d’ambito) ed esclusivamente sulla base di valutazioni locali (adeguatezza dei CdR, quantità di rifiuti, etc.) potranno essere stabilite:

  1. specifiche giornate e orari di conferimento per i rifiuti del verde privato;
  2. limitazioni delle quantità conferibili per singola utenza;
  3. diniego di accesso se le strutture non dispongono di spazi e attrezzature adeguati, con garanzie però per le imprese di alternative praticabili.

Le imprese, in qualità di utenze non domestiche potrebbero inoltre essere inoltre soggette a regolamentazioni più stringenti, come il pagamento di tariffe aggiuntive legate alla necessità di mettere a disposizione un servizio dedicato o la necessità di dimostrare che il rifiuto conferito provenga da un’attività svolta all’interno del territorio comunale di riferimento.

I Comuni che precedentemente alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 116/2020 già assimilavano ai rifiuti urbani i rifiuti della manutenzione del verde privato condotta da imprese professionali, di fatto potranno reintrodurre modalità operative e pratiche consolidate.

I Comuni che precedentemente al D.lgs. n. 116/2020 non assimilavano tali flussi, e per i quali le recenti modifiche normative fanno ipotizzare la necessità di introdurre modifiche operative all’organizzazione del servizio, potranno adottare soluzioni graduali e flessibili nei casi di seguito riportati per le utenze non domestiche

CASO A – Imprese del Comune a cui fa riferimento il CdR (Utenti registrati a ruolo TARI) che conferiscono i rifiuti con veicoli propri

Per i rifiuti con codice EER 20 02 01 prodotti dalle imprese sono ammessi conferimenti per quantitativi massimi fissati dal Regolamento Locale, che potranno definire limiti per accesso e per periodo. I conferimenti avvengono con l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta” di cui all’”ALLEGATO I a del DM 8 aprile 2008.

Il veicolo utilizzato per il trasporto di tale tipologia di rifiuti deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “2–bis”. In sede d’iscrizione occorre richiedere specificatamente l’inserimento della tipologia di rifiuto: “EER 20 02 01 rifiuti biodegradabili”

CASO B – Comune che consente alle imprese che ha effettuato l’attività di manutenzione del verde di conferire i rifiuti nel proprio CdR

Al solo fine di dare evidenza del Comune a cui viene attribuita la produzione dei rifiuti, si ritiene opportuno che l’utente domestico interessato accompagni, personalmente o tramite dichiarazione sottoscritta, il giardiniere presso il proprio Centro di Raccolta Comunale. La dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’utenza deve indicare la provenienza del rifiuto. Possono comunque essere utilizzate altre modalità di identificazione del produttore.

Per i rifiuti con codice EER 20 02 01 prodotti dalle utenze non domestiche sono ammessi conferimenti per quantitativi massimi fissati dal Regolamento locale, che potranno definire limiti per accesso e per periodo. I conferimenti avvengono con l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta” di cui all’”ALLEGATO I a del DM 8 aprile 2008.

Si ritiene opportuno indicare in nota, anche il nominativo dell’utenza domestica presso la quale è stato prodotto il rifiuto conferito. I veicoli utilizzati per il trasporto di tale tipologia di rifiuto devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “2–bis”.

CASO C – Imprese che conferiscono con veicoli propri nel CdR di riferimento del Comune presso cui sono registrate come Utenza non domestica, ma che però trasportano rifiuti provenienti da territori comunali diversi da quello del CdR al quale si sta accedendo

Il conferimento dei rifiuti con codice EER 20 02 01 può essere così disciplinato:

  1. sono ammessi conferimenti, eventualmente anche a titolo oneroso, per quantitativi massimi fissati dal Regolamento locale, che potranno definire limiti per accesso e per periodo, previa stipula di apposito contratto tra il gestore del servizio integrato di igiene urbana e il giardiniere. conferimenti avvengono con l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta” di cui all’”ALLEGATO I a del DM 8 aprile 2008. I veicoli utilizzati per il trasporto di tale tipologia di rifiuto devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “2–bis”;
  2. con delibera comunale (es. delibera tariffe TARI) il Comune può alternativamente prevedere: uno specifico corrispettivo per l’utilizzo del servizio; la facoltà del gestore del servizio di igiene urbana di stipulare i contratti in questione, definendo un prezzo per servizi a domanda individuale.

Per saperne di più è possibile contattare la Coordinatrice di Confartigianato Imprese del Verde, Elena Bucefari (Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it)



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