Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del Decreto-Legge n. 73/21 (Dl Sostegni bis).
Di seguito la sintesi delle principali misure per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali nell’ambito dei settori Turismo e Montagna:
- Comuni a vocazione montana: viene incrementato di 100 milioni il fondo istituito dal precedente “Decreto Sostegni” per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici;
- Misure a favore del turismo, delle attività economiche e commerciali nelle città d’arte: rifinanziamento di 150 milioni di euro per l’anno 2021 del fondo per le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane;
- Tax credit vacanze: viene esteso anche ai servizi offerti da agenzie di viaggi e dai tour operator;
- Attrattività turistica delle città d’arte: Istituito un fondo di 50 milioni di euro a favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019. Il Fondo finanzierà iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.
Inoltre:
- Viene prorogato all’anno 2022 il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere;
- Si istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di europer l’anno 2021 da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed&breakfast;
- Viene prorogata l’indennità di 1.600 euro una tantum ai lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi.
È infine prevista una decontribuzione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio: il decreto prevede che i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio siano esonerati dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico fino al 31 dicembre 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail.
Info: Gigliola Fontani – Tel. 0575314210 – gigliola.fontani@artigianiarezzo.it