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DL SOSTEGNI. Nuove indennità, collaboratori sportivi, reddito d’emergenza e Naspi

14 Aprile 2021
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Il Decreto Legge 22 Marzo 2021 n. 41 “Sostegni” introduce importanti novità su nuove indennità per particolari categorie di lavoratori, indennità per i collaboratori sportivi, reddito di emergenza e requisiti per il diritto alla Naspi.

Di seguito una sintesi elaborata dai nostri uffici del Patronato INAPA (Per ulteriori informazioni 05753141 – info@artigianiarezzo.it)

1. NUOVE INDENNITÀ PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

L’articolo 10 introduce una indennità una tantum, pari a 2.400 euro, per alcune particolari categorie di lavoratori già destinatarie della precedente indennità onnicomprensiva-bis e della indennità onnicomprensiva-ter previste dagli articoli 15 e 15bis del DL n. 137/20201 .

Il comma 1 prevede che ai soggetti che hanno già beneficiato delle precedenti indennità onnicomprensive la nuova indennità una tantum sarà erogata in via automatica.

I successivi commi stabiliscono i requisiti per le stesse categorie di lavoratori che, invece, sono tenuti a presentare la domanda non avendo già beneficiato delle precedenti indennità onnicomprensive bis e ter.

1.1 Soggetti destinatari e condizioni

Di seguito si illustrano le condizioni richieste per ogni singola categoria di destinatari; in buona sostanza le condizioni richieste sono le medesime di quelle già previste dagli articoli 15 e 15bis del DL n. 137/2020 con la sola differenza che è modificata la data entro la quale far valere alcuni requisiti che, in questo caso, coincide con il 23 marzo 2021.

1.1.1 Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali

Il comma 2 del citato articolo 10 riconosce la indennità di 2.400 euro ai lavoratori:

  • stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;
  • in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

I suddetti lavoratori hanno diritto all’indennità a condizione che:

  • abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • abbiano svolto nel periodo 1 gennaio 2019 – 23 marzo 2021 almeno 30 giornate di lavoro;
  • alla data del 23 marzo 2021 non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente e di NASPI.

1.1.2 Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Il comma 3, alla lettera a) riconosce l’indennità ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali a condizione che:

  • abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • abbiano svolto nel periodo 1 gennaio 2019 – 23 marzo 2021 almeno 30 giornate di lavoro;
  • non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di pensione, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

1.1.3 Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Il comma 3, alla lettera b) riconosce l’indennità ai lavoratori di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 purché:

  • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di pensione, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

1.1.4 Lavoratori autonomi titolari di contratti occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice civile

La lettera c) del comma 3 prevede che i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie se non alla Gestione separata, hanno diritto all’indennità in presenza delle seguenti condizioni:

  • nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice civile;
  • siano iscritti in Gestione separata alla data del 23 marzo 2021 con accredito di almeno un contributo mensile;
  • non abbiano un contratto in essere alla data del 24 marzo 2021;
  • non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di pensione, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

1.1.5 Lavoratori autonomi incaricati delle vendite a domicilio

Gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo la lettera d) del comma 3, hanno diritto all’indennità in presenza delle seguenti condizioni:

  • titolarità di partita IVA al 23 marzo 2021;
  • iscrizione – in via esclusiva – alla Gestione Separata alla data del 23 marzo 2021;
  • aver prodotto un reddito derivante dalle suddette attività superiore a 5.000,00 euro nell’anno 2019;
  • non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di pensione, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

1.1.6 Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e di stabilimenti termali

Il comma 5 prevede per i lavoratori a tempo determinato del settore turismo e dipendenti degli stabilimenti termali l’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro, alle seguenti condizioni:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • non titolarità alla data del 23 marzo 2021 di pensione e di un rapporto di lavoro dipendente.

1.1.7 Lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS

Il comma 6 dispone il diritto all’indennità di 2.400 euro per i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS in presenza dei seguenti requisiti:

  • 30 giornate di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 23 marzo 2021;
  • un reddito nell’anno 2019 non superiore a 75.000 euro;
  • non titolarità di pensione alla data del 23 marzo 2021;
  • non titolarità di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità alla data del 23 marzo 2021

oppure:

  • 7 giornate di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 23 marzo 2021;
  • un reddito nell’anno 2019 non superiore a 35.000 euro;
  • non titolarità di pensione alla data del 23 marzo 2021;
  • non titolarità di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità alla data del 23 marzo 2021.

1.2 Regime di cumulabilità

Il comma 7 prevede che le indennità previste dall’articolo 10 non sono tra loro cumulabili, mentre possono essere cumulate con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/84.

1.3 Presentazione delle domande e monitoraggio

I commi 7 e 8 dell’articolo in esame prevedono che le indennità siano erogate previa domanda e nel limite di spesa previsto; l’INPS provvede al monitoraggio e non adotterà provvedimenti concessori in caso di superamento del limite di spesa anche in via prospettica. Per i soggetti tenuti a presentare la domanda è previsto che questa debba essere presentata secondo le modalità previste dall’INPS ed entro il 31 Maggio 2021.

2. INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI

L’articolo 10, commi da 10 a 14, prevede un’ulteriore indennità complessiva in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso:

  • il CONI (Comitato Olimpico Nazionale);
  • il CIP (Comitato Italiano Paralimpico);
  • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP;
  • le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Destinatari del beneficio sono i soggetti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività; a tal fine si considerano cessati anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

L’indennità non è riconosciuta ai percettori di reddito da lavoro, del Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza nonché ai beneficiari delle prestazioni introdotte dal DL n. 18/2020 e successivi.

Si considerano come reddito da lavoro i redditi da lavoro autonomo, di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L’importo dell’indennità è determinato in funzione dei compensi, relativi all’attività sportiva, percepiti nell’anno d’imposta 2019. In particolare, l’indennità ammonta a:

  • 3.600 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;
  • 2.400 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
  • 1.200 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità la società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

3. REDDITO DI EMERGENZA

L’articolo 12 prevede che, per l’anno 2021 il reddito di emergenza, Rem, di cui all’articolo 82 del DL n. 34/2020, sia riconosciuto per tre quote, nella misura già prevista, per i mesi di marzo, aprile e maggio, ai nuclei familiari che si trovino in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza delle condizioni già previste per le precedenti quote; il valore del reddito familiare è riferito al mese di febbraio 2021 (cfr. scheda allegata). Con riferimento a quest’ultimo requisito, inoltre, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.

Le quote di Rem sono riconosciute ed erogate dall’INPS previa richiesta secondo le modalità predisposte dall’Istituto; le domande devono essere presentate entro il 31 Maggio 2021.

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché a coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Per espressa previsione nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti in stato detentivo o ricoverati, il parametro della scala di equivalenza, per la determinazione del diritto e della misura del beneficio, non tiene conto di tali soggetti.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dall’articolo 10 del decreto in commento;
  • sono titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo teorico del beneficio spettante in base al nucleo familiare;
  • sono percettori di reddito di cittadinanza.

Beneficio per i soggetti che hanno terminato la NASPI e la DS-COLL È previsto che le quote di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti, nella misura stabilita per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta.

L’indennità è cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 Maggio 2021.

4. REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA NASPI

L’articolo 16, limitatamente alle indennità di NASpI concesse dal 23 marzo al 31 dicembre 2021, prevede che non sia richiesto il requisito delle 30 giornate effettivamente lavorate da far valere negli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

 



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