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Emergenza coronavirus. Prime misure in ambito di ammortizzatori sociali

10 Marzo 2020
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Le Parti Sociali nazionali hanno risposto prontamente alla crisi in atto istituendo in via straordinaria una terza prestazione FSBA, che va ad affiancare temporaneamente gli interventi per Assegno Ordinario e per Assegno di Solidarietà. Si tratta della sospensione dell’attività aziendale determinata da Coronavirus.

La prestazione, basata sull’Accordo Interconfederale nazionale sottoscritto dalle Parti Sociali il 26 febbraio 2020 e sulla delibera d’urgenza di FSBA del 2 marzo 2020, è uno specifico intervento previsto nel massimo di 20 settimane nell’arco del biennio mobile connesso alla sospensione dell’attività aziendale determinata dal COVID-19.

Entro il 31 Marzo 2020 FSBA effettuerà un monitoraggio sull’utilizzo delle prestazioni FSBA in merito all’emergenza COVID-19 Coronavirus per accertare la reale necessità di mantenere in essere la nuova prestazione straordinaria.

Nel frattempo, FSBA sta già introducendo in SINAWEB una specifica nuova causale per i verbali di accordo sindacale, con la dicitura “Coronavirus”. In attesa che il sito SINAWEB venga aggiornato, è già possibile utilizzare – solo per questo tipo di domanda FSBA – il modulo prestampato messo a punto da FSBA, da compilare a penna, datare e firmare. Appena SINAWEB sarà pronto, il verbale andrà compilato come sempre in SINAWEB e quindi successivamente caricato in SINAWEB stesso, protocollando la domanda.

Le regole della prestazione FSBA COVID-19, valide soltanto per questo tipo di prestazione straordinaria, sono le seguenti:

1) durata massima di 1 mese (in questo primo periodo è valida soltanto una richiesta che sia datata al massimo dal 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020);

2) possibilità di sottoscrivere verbali di accordo sindacale anche non preventivi;

3) sospensione del requisito soggettivo (basta che i lavoratori siano stati assunti prima del 26 febbraio 2020, a quel punto in questo tipo di prestazione non sono richiesti i 90 giorni minimi di anzianità aziendale);

4) sospensione del requisito oggettivo per le aziende neo-costituite (basta che l’azienda fosse già attiva prima del 26 febbraio 2020, a quel punto non importa che abbia almeno 6 mesi di contributi EBNA).

 

Info:

800 951 118
Emergenzacovid@artigianiarezzo.it



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