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Estensione Green Pass. Dal 15/10 obbligo per i dipendenti pubblici e privati


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 127 del 21/9/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

L’obbligo entra in vigore dal 15/10/2021 fino allo stato d’emergenza fissato per il momento al 31/12/2021.

GUIDA OPERATIVA AL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO. Obblighi, esenzioni, controlli, sanzioni con esempio di procedura di verifica e modello di delega – VERSIONE AGGIORNATA AL 20/10/2021

CIRCOLARE EMANATA DALLA PREFETTURA DI AREZZO IL 13/10/2021

DPCM 12/10/2021 – Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale

DPCM 12/10/2021 – Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”

 

Di seguito una breve sintesi informativa.

Lavoro pubblico

A chi si applica

È tenuto ad essere in possesso del Certificato Verde il personale delle Amministrazioni pubbliche. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni; vale a dire per tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro anche con contratti esterni.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che al personale privo di Green Pass sarà sospeso lo stipendio, ma sarà mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro in attesa di regolarizzare la propria posizione.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Organi costituzionali

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il Certificato Verde Verdi tutti coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il Certificato verde si applica anche a chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro anche con contratti esterni. L’obbligo non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i propri datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che i lavoratori privi del certificato verde sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza). Mantengono il diritto alla conservazione del posto senza conseguenze disciplinari. Per i giorni di assenza non hanno diritto alla retribuzione né ad altri i compensi o emolumenti. 

Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti, il decreto prevede che il datore di lavoro dopo 5 giorni di assenza ingiustificata può sospendere il lavoratore e attivare la sua sostituzione. La sospensione del lavoratore può avvenire per la durata del contratto di sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Non è previsto il licenziamento ma solo la sostituzione temporanea.

Trattasi tuttavia di una previsione che, pur apprezzabile per l’attenzione che rivolge alle piccole imprese, desta, nella formulazione, ad oggi disponibile, alcune perplessità e appare problematica dal punto di vista dell’attuazione. Sul punto, segnaliamo che la Confederazione è prontamente intervenuta presso il Ministero del Lavoro chiedendone la riscrittura al fine di renderne più chiari i contenuti e di conseguenza l’attuazione.

L’obbligo del certificato verde scatta per tutte le categorie compresi i collaboratori familiari, dalle colf alle baby sitter.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. 

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.

Sostegno allo sport di base

Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare:

  • a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
  • a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
  • a incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport. 

Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Info: 05753141 – info@artigianiarezzo.it

 



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