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Etichettatura Alimenti. Caos totale nel recepimento delle direttive UE e sulle sanzioni

3 Aprile 2015
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Il 13 Dicembre 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento n. 1169/2011 (Informazioni sugli Alimenti ai Consumatori) che si aggiunge e in parte si sovrappone al D.Lgs 109/92 (Etichettatura dei Prodotti Alimentari). Le informazioni sugli Alimenti al Consumatore riguardano precise istruzioni da seguire rispetto all’Etichettatura (per i prodotti confezionati) e alla comunicazione riguardante la presenza di allergeni anche nei prodotti non preconfezionati, ovvero sfusi.

Di seguito vi ricordiamo le principali indicazioni dettate dal Regolamento:

 

ETICHETTE

Riguardo all’etichetta dei prodotti alimentari confezionati, a seguito dell’introduzione del nuovo Regolamento, la stessa dovrà prevedere una serie di informazioni obbligatorie a tutela del consumatore che se omesse, possono causare severe sanzioni a danno dell’impresa e che possono essere riassunte a grandi linee come segue:

  • Informazioni obbligatorie da inserire in etichetta:Denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso, indicazione di ingrediente o coadiuvante impiegato che possa dare luogo ad allergie, quantità degli ingredienti o categorie di ingredienti indicata in percentuale, quantità netta dell’alimento, termine minimo di conservazione o data di scadenza, condizioni particolari di conservazione o indicazioni per l’utilizzo, Nome/ragione sociale e indirizzo dell’operatore alimentare che commercializza il prodotto o dell’importatore, Paese d’origine o luogo di provenienza, origine delle carni di specie suina, ovina e caprina e di alcune categorie di volatili;
  • Leggibilità: L’altezza minima dei caratteri dovrà essere di 1,2 mm mentre per le confezioni più piccole (la cui superficie più ampia è inferiore a 80 cm quadrati) è di 0,9 mm. Le informazioni dovranno essere inserite in un punto ben visibile e leggibile;
  • Allergeni: Dovranno essere indicati chiaramente e la loro presenza deve essere evidenziata attraverso l’utilizzo di un carattere diverso, uno stile o uno sfondo differente; tale evidenza deve essere ripetuta ogni volta che si ripete il nome dell’allergene.

 

PRODOTTI NON PRECONFEZIONATI (SFUSI)

L’Operatore del Settore Alimentare che somministra al consumatore prodotti non preconfezionati (pasticcerie, gelaterie, pizzerie a taglio, ristoranti, ecc) deve segnalare la presenza di allergeni con apposito cartello (allegato alla presente) collocato in posizione ben visibile che rimanda alla presenza nella sede dell’esercizio di documentazione contenente gli ingredienti per ogni singola preparazione con indicazione evidenziata degli eventuali allergeni contenuti in ciascuna di esse.  

 

SANZIONI

In attesa della norma che preveda le sanzioni per il Reg. 1169/11 il Ministero Dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato una nota di “armonizzazione” tra le sanzioni previste dal D.Lgs 109/92 parametrate e sovrapposte agli articoli del nuovo Reg. 1169/11. Fatta salva la premessa, sicuramente tutte le sanzioni previste e già normate del D.Lgs 109/92, rimangono in vigore; qualche perplessità permane su quelle parti della nota ministeriale allegata che riguardano il Reg. 1169/11. In ogni caso, la precauzione ci dice di tenere conto della nota del MISE che seppure a nostro giudizio suscettibile di parziale impugnazione, in caso di contenzioso per le parti riguardanti specificatamente il Reg. 1169/11,  rimane comunque il parere del massimo organo competente cioè il MISE stesso.

Per ogni ulteriore indicazione e/o approfondimento vi invitiamo a contattare la Coordinatrice Gigliola Fontani (Tel. 0575/314210 – gigliola.fontani@artigianiarezzo.it).



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