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Gas Fluorurati ad effetto serra. In arrivo il nuovo Regolamento UE

La nota informativa elaborata dai nostri uffici e le azioni intraprese a tutela delle imprese coinvolte


Il Parlamento Europeo ha recentemente approvato un nuovo Regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas). 

Come noto, tali gas sono grandemente diffusi ed impiegati nella climatizzazione e nella refrigerazione domestica, veicolare ed industriale; hanno, inoltre, un elevato potenziale climalterante, contribuendo all’innalzamento della temperatura terrestre se dispersi in atmosfera.

Il Regolamento in questione sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE e quando entrerà in vigore, sostituirà il vigente Regolamento 517/14.

Si precisa, al riguardo, che potrebbero intercorrere minime modifiche al testo finale del Regolamento prima della sua pubblicazione senza, tuttavia, alcuno stravolgimento dei suoi principi generali, che prevedono il cosiddetto “phase out” (messa al bando) degli F-Gas.

Infatti, la principale novità del Regolamento concerne l’obiettivo della totale eliminazione degli idrofluorocarburi (HFC) entro il 2050, con un graduale percorso di riduzione tra il 2024 e il 2049.

Con l’introduzione del nuovo regolamento, l’immissione in commercio di HFC sarà consentita solo ai produttori e importatori a cui viene assegnata una quota dalla Commissione europea.

Verranno  vietati anche l’importazione, l’immissione in commercio, l’utilizzo e l’esportazione di contenitori NON ricaricabili  (bombole) per F-Gas,  tali contenitori potranno solo essere stoccati o trasportati per il successivo smaltimento, terminando così il loro ciclo.

Per i contenitori riciclabili verrà  introdotto l’obbligo per le imprese fornitrici di redigere una dichiarazione di conformità che includerà l’evidenza dell’esistenza di accordi vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini del successivo riempimento.

Fra le altre novità, che saranno riportate nel nuovo regolamento quella di interesse maggiore per il settore dell’installazione degli impianti è relativa alla responsabilità estesa del produttore: gli Stati membri dovranno garantire che, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche il finanziamento per il recupero, riciclo, rigenerazione o distruzione degli F-Gas.

I certificati rilasciati ai sensi del vigente Regolamento (UE) n. 517/2014 resteranno validi alle condizioni cui sono stati rilasciati; tuttavia, entro 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento probabilmente  sarà necessario partecipare ad un corso di aggiornamento o sostenere un nuovo processo di valutazione.

I nuovi certificati ed attestati saranno concepiti per permettere la gestione delle apparecchiature di nuova progettazione, basate su nuove tecnologie o su cui si applicano requisiti tecnici e di sicurezza diversi come, ad esempio, apparecchiature che contengono i cosiddetti “refrigeranti naturali”.

Il nuovo Regolamento prevederà, infine, ulteriori restrizioni all’immissione in commercio e all’utilizzo di prodotti e di apparecchiature contenenti HFC a medio e alto GWP (potenziale di riscaldamento globale) permettendo, in certi casi, solo l’utilizzo di prodotti riciclati o rigenerati. Le tempistiche a tal riguardo sono le seguenti:

  • dal 1 gennaio 2025 sarà  vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se etichettati come riciclati o rigenerati;
  • dal 1 gennaio 2026 sarà  vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se etichettati come riciclati o rigenerati;
  • Dal 1 gennaio 2032 sarà vietato  l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers. Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-Gas con GWP pari o superiore a 750 solo se etichettati come riciclati o rigenerati.

Si prevede, con l’attuazione di tale Regolamento, di evitare l’emissione nell’atmosfera di circa 300 milioni di tonnellate di COequivalente entro il 2050.

Le azioni intraprese da Confartigianato

Confartigianato Impianti, CNA Installazione ed Impianti, CASARTIGIANI e CLAAI hanno raccolto in un unico documento alcune prime riflessioni inerenti al nuovo Regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra, riporta in allegato, è stato inviato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e costituirà una “base” per la discussione fra quest’ultimo e le Associazioni di rappresentanza del comparto impiantistico.

Nel rimandare al testo, cui è stato dato volutamente un taglio sia politico-sindacale sia tecnico, se ne riassumono – di seguito – i principali punti qualificanti:

  • Si ribadisce la necessità di approfondire ulteriormente – a livello nazionale – le posizioni dei soggetti maggiormente coinvolti dal Regolamento e si ritiene che in questa fase sia opportuno prevedere l’istituzione d’un tavolo permanente di confronto con il Ministero, in considerazione di alcune novità legislative rilevanti che il nuovo Regolamento ha introdotto;
  • Si ribadisce come le abilitazioni in possesso dall’impresa per operare in quest’àmbito, prevedono inderogabilmente l’applicazione del DM n. 37/08, che all’art.1, comma 2 richiede per la realizzazione degli impianti di climatizzazione il possesso della lettera C) e per gli impianti idro- sanitari la lettera D);
  • Si ritiene necessario adottare un approccio meno burocratico per la gestione delle procedure di certificazione. Nel nostro Paese, ad oggi, risultano certificate per l’F-gas circa 85.000 persone fisiche e più di 45.000 imprese; esse sono prevalentemente di micro e piccola dimensione e che qualsiasi legislazione che ne regolamenti l’attività deve quindi essere necessariamente “tarata” su quest’aspetto;
  • Al fine di favorire la corretta applicazione del Regolamento, si evidenzia la necessità di garantire un sistema di monitoraggio e controllo efficace, valevole per tutte le attività commerciali, ma in particolar modo per le transazioni commerciali che avvengono attraverso le piattaforme di e- commerce;
  • In merito alle sanzioni: si ritiene che l’efficacia delle disposizioni sanzionatorie e l’adeguatezza dell’attività di vigilanza vadano valutate rispetto alla necessità di garantire trasparenza e corretto funzionamento del mercato, contrastando comportamenti scorretti che penalizzano la competitività delle imprese che operano nella legalità, ostacolando il raggiungimento dell’obiettivo generale di tutelare l’ambiente, la salute e la sicurezza dei cittadini; tali obiettivi risultano garantiti se le attività di installazione e manutenzione degli impianti contenenti F-gas siano svolte esclusivamente da persone e imprese certificate, ma anche solo se gli F- gas vengono venduti solo a questi soggetti autorizzati.

Sul tema seguiranno aggiornamenti e iniziative informative.

Per saperne di più è necessario contattare il Coordinatore di Confartigianato Impianti, Simone Verdelli (Tel. 0575314282 – simone.verdelli@artigianiarezzo.it)



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