Nella Legge 101 del 12/7/2024 anche il sostegno a imprese e lavoratori per eccezionali situazioni climatiche, incluse le ondate di calore
Nella legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, pubblicata in Gazzetta ufficiale, oltre a disposizioni urgenti per le imprese agricole, sono contenute anche previsioni in materia di sostegno a imprese e lavoratori per eccezionali situazioni climatiche, incluse le ondate di calore.
Nel dettaglio, il nuovo art. 2 bis comma 2 prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra la entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024, il trattamento sostitutivo della retribuzione per le intemperie stagionali sarà riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa per la metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
I periodi di trattamento in questione saranno equiparati a periodi lavorativi e non conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno per i trattamenti sostitutivi.
Analoga previsione per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, ove richieste relativamente ad interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.
A queste ultime, non si applica il contributo addizionale alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale previsto dalla normativa. I benefici saranno riconosciuti nei limiti di un importo complessivo di 13 milioni di euro.
Per saperne di più è possibile contattare la Coordinatrice di Confartigianato Edilizia, Elena Bucefari (Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it).