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Il nuovo Regolamento Europeo su denominazioni ed etichettatura delle fibre tessili


L'8 Maggio 2012 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE n. 1007 del Parlamento europeo e Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle "denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili".

Il Regolamento in oggetto disciplina l’uso delle denominazioni delle fibre tessili, l’etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e pone l’obbligo di indicare in etichetta la eventuale presenza di parti non tessili di origine animale.

Prevede inoltre le norme per la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie.Dall'8 Maggio 2012 i prodotti tessili o i prodotti ad essi assimilati (quelli cioè contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili) prima di essere immessi sul mercato, devono obbligatoriamente riportare un’etichetta saldamente fissata, facilmente leggibile e accessibile con l’intento di informare il consumatore, dandogli la possibilità di operare scelte consapevoli.

E' prevista un'eccezione nella disciplina transitoria per i prodotti tessili conformi alla previgente disciplina, immessi sul mercato prima della data del 8 maggio 2012, che possono comunque continuare ad essere posti in vendita fino al 9 novembre 2014; questo periodo di transizione è stato previsto per permettere alle aziende di non dover richiamare in sede i prodotti già immessi sul mercato.

In base al Regolamento in oggetto si intendono per prodotti tessili tutti quei prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, semiconfezionati, confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

L’obbligo di apporre sui prodotti tessili l’etichetta e di garantire l’esattezza delle informazioni è in capo al fabbricante o all’importatore se il fabbricante non è stabilito nell’Unione Europea, o in capo al distributore/venditore quando questo immette sul mercato un prodotto con il proprio marchio.

L’etichetta o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi in commercio.

Non sono compresi nel campo d’applicazione del regolamento i prodotti tessili dati in lavorazione in conto terzi.

Sono esclusi altresì i capi di abbigliamento confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Il Regolamento dispone inoltre il divieto di usare la dicitura “almeno 85%" o “minimo 85%” che con la precedente normativa veniva generalmente utilizzata nel caso in cui il prodotto tessile era composto da una o più fibre di cui una rappresentante almeno l’85% della composizione fibrosa. Da ciò deriva l’obbligo di specificare la percentuale di tutte le fibre componenti il prodotto tessile.

In ultimo si informa che non possono essere usate abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora esse siano definite secondo norme internazionali.

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coordinatore Manuela Boncompagni (Tel. 0575/314281).

 

Scarica il Regolamento UE n. 1007/2001


27 Aprile 2012
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