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Indennità onnicomprensiva DL 137/2020. Disposizioni INPS per presentare la domanda

27 Novembre 2020
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La Direzione Generale INPS, con Circolare n. 137 del 26 Novembre 2020, ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità introdotte dall’articolo 15 del DL n. 137/2020. 

Si ricorda che destinatarie della specifica indennità onnicomprensiva sono le seguenti categorie di lavoratori. 

  •  Lavoratori stagionali del settore turismo e di stabilimenti termali;
  •  Lavoratori con contratto di somministrazione utilizzati da aziende del settore turismo e da stabilimenti termali;
  •  Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  •  Lavoratori dipendenti intermittenti;
  •  Lavoratori autonomi titolari di contratti occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice civile;
  •  Lavoratori autonomi incaricati alle vendite a domicilio;
  •  Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo PLS con 30 giornate di lavoro nel 2019 e un reddito non superiore a 50.000 euro;
  •  Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo PLS con 7 giornate di lavoro nel 2019 e un reddito non superiore a 35.000 euro;
  •  Lavoratori a tempo determinato del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali.

La circolare fornisce altresì importanti precisazioni in merito alla necessità di presentazione della domanda e al relativo termine. Innanzitutto l’Istituto precisa che i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del D.L. n. 104 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità in questione e che la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate in precedenza.

Inoltre, per coloro che non hanno già beneficiato della precedente indennità onnicomprensiva e che per ottenere la indennità introdotta dal DL n. 137/2020 devono necessariamente presentare domanda, l’INPS precisa che “Pur avendo l’articolo 15, comma 7 introdotto un termine di presentazione della domanda alla data del 30 novembre 2020, la natura di detto termine, su conforme parere ministeriale, è non decadenziale”.

Pertanto, al fine di consentire un adeguato tempo per la presentazione delle domande per i nuovi beneficiari e nello stesso tempo consentire all’Istituto il pagamento di queste prestazioni entro la fine dell’anno corrente, specifica l’Istituto che sarà possibile presentare la domanda entro la data del 18 dicembre 2020.

Gli uffici del Patronato INAPA di Confartigianato sono a disposizione per redigere la domanda (Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it)

 



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